Sentenza n. 29/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 285/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1336/2023), pubblicata in data 29.04.2024, notificata il 07.05.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 7.951,72.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di € 7.951,72 per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero e recante la condanna al pagamento di € 7.951,72, oltre interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento anche degli interessi e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Non ha invece chiesto il pagamento delle spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento dovuto, dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. La ricorrente ha quindi insistito soltanto per la condanna alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, sostenendo che il ricorso sarebbe stato fondato al momento della sua proposizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'intervenuto pagamento aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata e determinato l'ottemperanza, in corso di causa, al giudicato civile. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha osservato che l'Amministrazione non aveva contestato né l'originaria inottemperanza né il fatto che il pagamento fosse stato eseguito solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso; ha quindi applicato il principio di non contestazione, desunto dall'art. 115, comma 1, c.p.c. e applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a. Secondo il TAR, in assenza del pagamento sopravvenuto sarebbero sussistiti i presupposti per accogliere l'azione di ottemperanza: giudicato civile, notifica della sentenza al Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei procuratori antistatari, con riduzione in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata l'inerzia ministeriale e la serialità di analoghe condanne rimaste ineseguite o eseguite soltanto dopo la proposizione dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato dichiarato improcedibile nella sostanza per l'intervenuta esecuzione, con cessazione della materia del contendere.
art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui il principio di non contestazione richiamato dal Collegio.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione è stato utilizzato per ritenere non controversi l'originaria inottemperanza e il pagamento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.
Massime di principio
- L'esecuzione, nel corso del giudizio di ottemperanza, del comando contenuto nel giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, il giudice può porre le spese a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la causa si definisce per cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio amministrativo, il principio di non contestazione desumibile dall'art. 115, comma 1, c.p.c. si applica in forza dell'art. 39 c.p.a.; la mancata contestazione dell'inerzia amministrativa e del pagamento tardivo consente al giudice di considerarli fatti pacifici ai fini della regolazione delle spese.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro un'amministrazione debitrice in forza di un giudicato civile, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche a tale giudizio.
- L'amministrazione può essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza anche quando adempie spontaneamente in pendenza del processo, se l'adempimento è successivo alla proposizione del ricorso e rende virtualmente fondata la domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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