Cassazione Penale, Sentenza n. 44023/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GUP che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. I difensori deducevano vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della necessità cautelare ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. e la mancata considerazione di elementi di novità sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., rilevando che nel frattempo (12/9/2023) il Tribunale di Enna aveva revocato la misura e ordinato l'immediata liberazione del ricorrente. Tale sopravvenuta mancanza di interesse ha prevalso sulla successiva dichiarazione di rinuncia all'impugnazione formulata dal difensore (21/9/2023), in quanto il venir meno dell'interesse è intervenuto anteriormente all'atto di rinuncia. La Corte ha inoltre osservato che la sopravvenuta carenza d'interesse esclude l'adozione di statuizioni accessorie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento alla modalità di trattazione con contraddittorio cartolare; non rilevante ai fini della decisione sulla ammissibilità, ma indicativo del procedimento adottato
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dai difensori per contestare la sussistenza dell'esigenza cautelare; la Corte non è entrata nel merito della valutazione di questa norma perché ha deciso per inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, rilevando che tale causa di inammissibilità prevale sulla rinuncia all'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il venir meno dell'interesse all'impugnazione esclude l'adozione di statuizioni accessorie previste da questa norma
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione sulla impugnazione, il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta carenza d'interesse prevale sulla successiva rinuncia formale all'impugnazione: se l'interesse è venuto meno prima dell'atto di rinuncia, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando esistono novità sopravvenute favorevoli al ricorrente (es. revoca della misura), è importante verificare tempestivamente l'effettiva utilità dell'impugnazione e, se del caso, valutare altre vie (es. domanda risarcitoria o procedimenti dichiarativi) perché l'impugnazione principale può perdere rilevanza.
- I giudici possono non entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. vizio di motivazione sulla sussistenza della misura cautelare) se sussiste una causa processuale di inammissibilità sopravvenuta.
- Quando si agisce in appello avverso misure cautelari, il difensore deve monitorare gli sviluppi intervenuti dopo la proposizione dell'impugnazione e documentare eventuali interessi residui per evitare che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile.
- La cessazione dell'interesse esclude anche la possibilità di ottenere statuizioni accessorie connesse all'impugnazione principale.
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