Sentenza del 29/04/2016 n. 8546 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto la revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., della precedente sentenza della Corte di cassazione n. 21308/2010, sostenendo che essa fosse fondata su un errore di fatto decisivo: la Corte aveva ritenuto che gli immobili della cooperativa fossero accatastati in categoria D/10, mentre dagli atti risultava pacificamente che erano classificati nelle categorie A/4 e D/8. Il Comune ha inoltre riproposto i motivi relativi all'erronea applicazione dell'esenzione ICI ai fabbricati asseritamente rurali e strumentali all'attività agricola.
La decisione
La Corte ha riconosciuto l'errore percettivo e decisivo della precedente sentenza, perché la classificazione catastale D/10 era stata erroneamente supposta, e ha quindi revocato la sentenza n. 21308/2010. In sede rescissoria ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito, respingendo il ricorso della Cantina Sociale contro l'avviso di accertamento ICI 1999. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.
Consente di correggere una decisione di legittimità quando essa sia fondata su una svista percettiva risultante dagli atti e decisiva per l'esito della controversia.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio riguarda la falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale non controverso, non la diversa valutazione giuridica o probatoria di fatti correttamente percepiti.
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2, 3 e 7
L'ICI colpisce i fabbricati imponibili; ai fini della ruralità e dell'esclusione dall'imposta assume rilievo la classificazione catastale prevista dalla normativa.
D.L. n. 557/1993, art. 9, conv. in L. n. 133/1994
Riconosce i requisiti di ruralità degli immobili abitativi e strumentali all'attività agricola.
Secondo l'orientamento accolto, il riconoscimento della ruralità deve riflettersi nella classificazione o annotazione catastale idonea, non essendo sufficiente la sola destinazione concreta del fabbricato.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, conv. in L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità.
La disposizione, interpretata dalle Sezioni Unite, collega l'esclusione dall'ICI alla ruralità catastalmente riconosciuta.
Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009
Per l'esenzione ICI dei fabbricati rurali è normalmente decisiva l'iscrizione catastale nelle categorie A/6 o D/10. Se l'immobile è classificato in una categoria non rurale, il contribuente deve contestare il classamento o utilizzare le procedure previste per il riconoscimento della ruralità.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la decisione impugnata.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il giudice abbia scambiato o travisato un dato oggettivo e non controverso risultante dagli atti, purché l'errore sia decisivo per la decisione.
- In materia di ICI e fabbricati rurali, per gli immobili iscritti in catasto assume rilievo preminente la classificazione catastale: la sola destinazione concreta all'attività agricola non basta, di regola, a ottenere l'esenzione.
- Un fabbricato classificato in categorie non rurali, come A/4 o D/8, resta assoggettato all'ICI finché il contribuente non ottenga il riconoscimento catastale della ruralità o non impugni efficacemente il classamento.
- La verifica della ruralità deve essere effettuata con riferimento alla disciplina e alla situazione catastale applicabili al periodo d'imposta concreto; eventuali procedure retroattive producono effetti solo entro i limiti temporali stabiliti dalla legge.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla sola strumentalità agricola dell'immobile, senza considerare una classificazione catastale non rurale, essa può risultare giuridicamente errata secondo l'orientamento prevalente della Cassazione.
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