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Parere

Parere n. 1124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza cautelare proposto dall'Ispettore superiore della Polizia di Stato Massimo Tunzi contro il Ministero dell’interno per l'annullamento: a) del provvedimento n. 333-1SP/SEZ2/UPC notificato in data 12.09.2023, con il quale il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, comunicava l'esito dello scrutinio per merito comparativo per l'avanzamento alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato a far data dal 1 gennaio 2023; b) della scheda valutativa compilata dalla Commissione esaminatrice per l'avanzamento alla qualifica di sostituto commissario; c) del verbale della Commissione esaminatrice del 24 luglio 2023; d)di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso qualsivoglia provvedimento richiamato, seppur non conosciuto, nei provvedimenti sopra indicati.

Giustizia amministrativa202401034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’esito dello scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, con decorrenza 1° gennaio 2023, e degli atti presupposti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui gli è stato comunicato il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60/100, stabilito dai criteri di massima applicabili agli scrutini per l’avanzamento nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Ha dedotto eccesso di potere, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lamentando in particolare la mancata considerazione dell’incarico di responsabile della squadra cinofili svolto dal 2016 e della presentazione di istanze di riabilitazione relative a una pena pecuniaria. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., sostenendo che tutti i partecipanti allo scrutinio, in quanto concorrenti in una procedura selettiva a numero chiuso e collocati in graduatoria, sono titolari di un interesse contrapposto a quello del ricorrente.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare del Ministero. Lo scrutinio per merito comparativo costituisce una procedura selettiva nella quale i partecipanti competono non solo per la promozione, ma anche per il migliore posizionamento nella graduatoria e nell’ordine di inquadramento nel ruolo. A ciascun candidato viene attribuito un punteggio finale e la promozione del ricorrente potrebbe incidere sulla posizione degli altri partecipanti, i quali sono quindi controinteressati. Poiché il ricorso non è stato notificato a tali soggetti, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Le censure di merito non sono state esaminate e l’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Omessa notifica ai controinteressati

Nel ricorso straordinario contro l’esito di uno scrutinio per merito comparativo devono essere individuati e destinatari della notificazione i partecipanti alla procedura titolari di un interesse giuridicamente rilevante e contrapposto, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe modificare il loro posizionamento nella graduatoria o nell’ordine di inquadramento in ruolo.

Natura selettiva dello scrutinio per merito comparativo

La natura di procedura selettiva permane anche qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a quello dei posti disponibili: la competizione riguarda comunque il punteggio finale e il migliore collocamento nel ruolo.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La disposizione impone la notificazione del ricorso ai controinteressati; nella procedura esaminata sono controinteressati tutti i partecipanti allo scrutinio comparativo, in quanto la possibile promozione del ricorrente può incidere sulla loro posizione in graduatoria e nell’ordine di ruolo.

Massime di principio

  • In una procedura di scrutinio per merito comparativo, tutti i partecipanti possono assumere la qualità di controinteressati quando l’accoglimento del ricorso sia idoneo a modificare il loro punteggio, la graduatoria o l’ordine di inquadramento nel ruolo.
  • L’obbligo di notificazione ai controinteressati sussiste anche quando il numero dei partecipanti sia inferiore al numero dei posti disponibili, perché la selettività della procedura non dipende esclusivamente dalla scarsità dei posti, ma anche dalla competizione per il punteggio e per il posizionamento finale.
  • La mancata notificazione del ricorso a soggetti titolari di un interesse giuridicamente rilevante e contrapposto determina l’inammissibilità del ricorso, impedendo l’esame delle censure di merito.

Impugnazione dello scrutinio per l’avanzamento a sostituto commissario

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ispettore superiore della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno, avente a oggetto l’esito dello scrutinio per merito comparativo per l’avanzamento alla qualifica di sostituto commissario, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Premesse e richiesta

Al ricorrente è stato comunicato il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 60/100, previsto dai criteri di massima adottati per gli scrutini relativi agli anni 2023-2024. Sono stati impugnati il provvedimento di comunicazione dell’esito, la scheda valutativa, il verbale della Commissione e gli ulteriori atti presupposti o conseguenziali.

Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha sostenuto che la valutazione non avrebbe considerato adeguatamente l’incarico di responsabile della squadra cinofili svolto dal 2016 né le istanze di riabilitazione presentate in relazione a una pena pecuniaria.

Eccezione preliminare del Ministero

Il Ministero dell’interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai controinteressati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Secondo l’Amministrazione, la procedura era uno scrutinio per merito comparativo a numero chiuso, nel quale la promozione del ricorrente avrebbe potuto incidere sulla posizione degli altri partecipanti, determinandone lo scavalcamento nel ruolo.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha condiviso l’eccezione ministeriale. Lo scrutinio per merito comparativo è stato qualificato come procedura selettiva meritocratica, caratterizzata dalla competizione tra più candidati.

La qualità di controinteressati non dipende soltanto dalla disponibilità o meno di posti sufficienti per tutti i partecipanti. Anche quando il numero dei concorrenti sia inferiore ai posti disponibili, ciascun candidato conserva un interesse giuridicamente rilevante al proprio punteggio e al corretto posizionamento nella graduatoria e nell’ordine di inquadramento nel ruolo.

Poiché la promozione del ricorrente potrebbe incidere sulla posizione degli altri partecipanti, tutti questi soggetti devono essere considerati controinteressati e devono poter esercitare il diritto di difesa mediante la notificazione del ricorso.

Esito

La mancata notificazione del ricorso ai controinteressati comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. La Sezione non ha esaminato le censure relative alla valutazione dei titoli e dei precedenti del ricorrente. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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