Cassazione Civile, Ordinanza n. 26900/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
I ricorrenti avevano stipulato con la società resistente un accordo che consentiva loro di utilizzare cavi destinati a un parco fotovoltaico. Una clausola contrattuale prevedeva che, se il gestore dell'energia avesse formulato a favore della società una proposta di acquisto dei cavi e delle strutture con obbligo per la società di accettarla, il corrispettivo della vendita sarebbe spettato ai ricorrenti. Questi sostenevano che tale proposta fosse stata effettivamente fatta dal gestore e, dopo diffide e richieste di chiarimento, agivano per l'accertamento dell'avveramento della condizione e del loro diritto al corrispettivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la proposta e comunque necessaria la forma scritta; la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione ritenendo non specificamente censurata tale ratio decidendi. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 342, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse specifico e avesse contestato la decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente la clausola come subordinante il diritto al corrispettivo alla conclusione dell'accordo, mentre sarebbe bastata la mera proposta del gestore; 3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la reciproca soccombenza in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché i ricorrenti non avevano specificamente censurato l'affermazione secondo cui la proposta d'acquisto avrebbe dovuto essere formulata per iscritto e che la mancanza di forma scritta deponeva per la mancata formulazione della proposta stessa. Ha inoltre osservato che, anche a voler leggere diversamente la decisione di merito, la critica finiva per investire un accertamento di fatto non scrutinabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso/mancante requisito motivazionale, e che non erano stati indicati i criteri legali di interpretazione contrattuale asseritamente violati. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva motivato la statuizione sulle spese richiamando la conferma della soccombenza dei ricorrenti e non risultava una censura specifica a tale passaggio. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato in tema di specificità dei motivi di appello: la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
Invocato come norma sulla valutazione della prova; la Corte osserva che la doglianza non può tradursi in una contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito fuori dai limiti del giudizio di legittimità.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte esclude che la censura sia ammissibile quando non individua un vero errore di violazione dei criteri legali di valutazione.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione della clausola contrattuale; la Corte rileva che non sono stati indicati i criteri ermeneutici asseritamente violati.
art. 92 c.p.c.
Richiamato sulle spese di lite e sulla compensazione; la Corte reputa infondata la censura perché la decisione di merito era motivata e non era stata specificamente contestata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e, a maggior ragione, in cassazione, la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di elementi fattuali o di difese già svolte non è sufficiente.
- L'onere di impugnazione è assolto solo se il motivo contesta in modo puntuale la statuizione decisiva posta a base della decisione, compresa l'eventuale autonoma ratio relativa a requisiti formali o probatori dell'allegato fatto costitutivo del diritto.
- L'accertamento della sussistenza o meno di un fatto storico rilevante, quando compiuto dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie, non è sindacabile in cassazione come semplice doglianza di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione specifica delle regole ermeneutiche asseritamente violate; in mancanza, la censura è inammissibile.
- In tema di spese processuali, la censura non può limitarsi a invocare astrattamente la reciproca soccombenza, ma deve attaccare la concreta motivazione del giudice di merito sulla scelta di compensare o non compensare le spese.
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