Sentenza del 26/09/2018 n. 22956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA relativa alle prestazioni rese da E. S.r.l. per il montaggio e lo smontaggio di stand fieristici in vari Stati dell'Unione europea. Sosteneva che gli stand dovessero essere qualificati come beni immobili e che, essendo le prestazioni eseguite all'estero, l'operazione fosse fuori dal campo di applicazione dell'IVA italiana. In subordine, sosteneva che mancassero i presupposti di territorialità, anche perché non vi sarebbe stato un immediato e funzionale rientro degli stand in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTR favorevole alla contribuente. Gli stand, pur essendo ancorati al suolo durante la manifestazione, erano facilmente smontabili, provvisori e non incorporati al terreno; pertanto dovevano essere qualificati come beni mobili. Le prestazioni di montaggio e smontaggio rese da un soggetto a favore di un altro soggetto italiano erano territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, anche se materialmente eseguite all'estero. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.800,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 812 del codice civile
Include tra i beni immobili le costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio.
La Corte ha ritenuto che gli stand fieristici facilmente smontabili, provvisori e non incorporati al terreno non siano beni immobili, anche se temporaneamente ancorati al suolo per ragioni di sicurezza e stabilità.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a) e b)
Le prestazioni di servizi relative a beni mobili materiali si considerano effettuate nel territorio dello Stato nel quale sono eseguite.
La disposizione è stata interpretata nel senso che la qualificazione degli stand come beni mobili è decisiva per individuare la disciplina della territorialità IVA, ma deve essere coordinata con la disciplina speciale prevista per i rapporti tra soggetti italiani.
D.L. n. 331 del 1993, art. 40, comma 4-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Si considerano effettuate in Italia le prestazioni, anche se eseguite all'estero, rese in virtù di un rapporto intercorrente tra soggetti italiani.
La norma consente di considerare territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni su beni mobili eseguite all'estero quando il rapporto intercorre tra soggetti italiani, come nel caso esaminato.
Art. 9, comma 2, lett. c), della sesta direttiva CE n. 77/388
La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo alla disciplina europea invocata dall'Agenzia, poiché la fattispecie riguardava esclusivamente il montaggio e smontaggio di stand a favore di un unico committente italiano e non servizi complessi rivolti a una pluralità di partecipanti a una manifestazione.
Massime di principio
- Uno stand fieristico temporaneo, facilmente smontabile e non incorporato stabilmente al terreno, tende a essere qualificato come bene mobile, anche se durante l'evento è ancorato al suolo.
- Per determinare la territorialità IVA occorre distinguere tra servizi complessi rivolti alla generalità dei partecipanti a una manifestazione e semplici prestazioni di montaggio o smontaggio rese a uno specifico committente.
- Nel caso di prestazioni su beni mobili eseguite all'estero nell'ambito di un rapporto tra soggetti italiani, la disciplina nazionale può radicare la territorialità IVA in Italia, rendendo legittima l'applicazione e la detrazione dell'imposta secondo le regole ordinarie.
- La qualificazione giuridica del bene e l'identificazione del rapporto tra prestatore e committente sono elementi centrali per stabilire il luogo di imposizione IVA; non è sufficiente considerare soltanto il luogo materiale di esecuzione del servizio.
- La detrazione dell'IVA non può essere disconosciuta sulla sola base del fatto che il servizio sia stato materialmente svolto all'estero, se la normativa applicabile considera comunque l'operazione territorialmente rilevante in Italia.
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