Cassazione Civile, Ordinanza n. 22266/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia da parte della società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito dei sette motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2002 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEG e IRAP e con contestazione di varie poste: sopravvenienze passive ritenute indeducibili, perdite riportate indebitamente, sopravvenienze attive non dichiarate, imponibile sottratto a tassazione e costi non inerenti. La società aveva inizialmente ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado per un vizio di notifica dell'avviso; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con conferma del resto dell'accertamento. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a sette motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico. Nel frattempo era stata presentata domanda di definizione agevolata della lite e, secondo quanto accertato dalla Corte, la contribuente aveva effettivamente aderito alle procedure di definizione previste dalle norme citate, versando tutte le rate dovute nei termini.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato quale base della sospensione del giudizio in pendenza di domanda di definizione agevolata della controversia
L. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la sospensione del giudizio
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato come una delle basi normative della definizione agevolata della controversia fiscale
L. 1° dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata ai fini della definizione agevolata
TUIR
artt. 54, quinto comma, e 55, quinto comma
richiamato solo nel riepilogo dei rilievi fiscali contestati nell'avviso di accertamento
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene validamente definita con gli strumenti di definizione agevolata previsti dalla legge e il contribuente provvede al pagamento integrale delle somme dovute nei termini, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione.
- In presenza di sospensione del processo per domanda di definizione agevolata, l'accertamento dell'effettivo perfezionamento della procedura determina la chiusura del giudizio senza pronuncia sul fondamento delle censure proposte.
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