Sentenza del 08/02/2023 n. 3855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento poichè il prodromico avviso di accertamento era stato dichiarato nullo per omessa notificazione dalla CTP. Equitalia deduceva in Cassazione (i) violazione delle norme processuali perché la CTR non avrebbe sospeso il giudizio in attesa della definizione del gravame relativo all'avviso di accertamento (richiamando art. 295 e 337 c.p.c.), e (ii) mancata integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'Agenzia delle Entrate (richiamando D.Lgs. 546/1992 e D.Lgs.112/1999).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Sul primo punto la Corte ha ricordato che la sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c. è facoltativa (a differenza dell'art. 295 c.p.c.) e che, quando sussiste discrezionalità, il giudice può decidere il merito anche se la causa pregiudicante è pendente in grado di appello; inoltre la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha delimitato l'ambito di operatività dell'art. 295 c.p.c. così da escluderne l'applicazione quando sia intervenuta una decisione di merito. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto inammissibile la censura: la legittimazione passiva spetta all'ente impositore, non necessariamente al concessionario; il concessionario, se chiamato in giudizio, ha l'onere di chiamare l'ente impositore ma il giudice non è obbligato ad integrare d'ufficio il contraddittorio; inoltre Equitalia non ha documentato di aver richiesto e ottenuto (o chiesto) l'autorizzazione per la chiamata in causa dell'Agenzia. Nessun motivo di riforma: ricorso rigettato, nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimata; richiamata la disposizione del DPR 115/2002 sull'eventuale conguaglio spese ricorso.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Norma sulla sospensione necessaria: la Corte ricorda che la sua operatività è limitata alle ipotesi in cui in nessuna delle due cause pregiudicante e pregiudicata sia stata pronunciata una sentenza di merito, e quindi non era qui applicabile per i fatti dedotti.
art. 337 c.p.c.
Sospensione facoltativa quando una parte invoca l'autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva; applicabile nel contenzioso tributario e dà facoltà al giudice di sospendere ma non lo obbliga.
art. 2909 c.c.
Richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente; non è risultato decisivo per mutare l'esito del ricorso in Cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
Disciplina del contenzioso tributario e richiamo alla disciplina ratione temporis riguardo alla sospensione e all'applicabilità delle norme processuali ordinarie.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3
Riferito dalla ricorrente in relazione alla chiamata in causa dell'ente impositore; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59
Richiamato nella contestazione sull'integrazione del contraddittorio; la Corte ha confermato che l'onere e la facoltà di chiamare l'ente spettano al concessionario e che il giudice non è tenuto d'ufficio a disporre la chiamata.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39
La Corte interpreta questa norma come una forma di 'litis denuntiatio' finalizzata a informare l'ente impositore della pendenza del giudizio; la chiamata in causa è atto del concessionario e non richiede autorizzazione preventiva del giudice.
art. 106 c.p.c.
Riferimento operativo: la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore può rientrare nelle valutazioni ex art. 106 c.p.c., ossia nella discrezionalità del giudice di primo grado.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato nella parte finale in relazione all'eventuale pagamento supplementare a carico del ricorrente per il costo del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione del processo quando pende una causa pregiudicante in grado di appello è facoltativa ex art. 337 c.p.c.; il giudice può decidere il merito anche se la decisione della causa pregiudicante non è ancora definitiva.
- L'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria) si applica solo quando in nessuna delle due cause è stata pronunciata una sentenza di merito; se è intervenuta una decisione di merito anche non definitiva, l'ambito di operatività dell'art. 295 è circoscritto.
- Nelle impugnazioni di cartelle esattoriali la legittimazione passiva principale spetta all'ente impositore; il concessionario (agente della riscossione) non è automaticamente l'unico resistente e, se destinatario del ricorso, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore se non vuole esporsi all'esito della lite.
- La chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario è qualificabile come litis denuntiatio (D.Lgs.112/1999, art.39) e non necessita di preventiva autorizzazione del giudice; la richiesta di autorizzazione, se presentata, rientra nella discrezionalità del giudice e deve essere documentata.
- Per evitare rischi processuali il concessionario dovrebbe tempestivamente chiamare in causa l'ente impositore e documentare l'avvenuta chiamata; il giudice non è obbligato a integrare d'ufficio il contraddittorio.
- Se si è parti che invocano una sentenza favorevole non ancora definitiva, è prudente chiedere espressamente la sospensione ex art. 337 c.p.c., ma va considerata la natura discrezionale della sospensione e la possibilità che il giudice decida comunque il merito.
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