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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13852/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Macerata (28/1/2025) che aveva rigettato le istanze di dissequestro, anche parziale, dei beni sottoposti a sequestro preventivo quale profitto dei reati contestati (reati collegati all'utilizzo illecito dei benefici fiscali cd. "superbonus"). Le censure sono state articolate in più profili: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione delle consulenze tecniche di parte depositate a confutazione delle consulenze dell'accusa e violazione del principio di proporzionalità/ ragionevolezza della misura; 2) per la sola Mati Alba, violazione delle norme sul quantum sequestrabile per equivalente e contestazione dell'assunto di solidarietà passiva tra concorrenti nel reato, con richiesta di riduzione del sequestro rispetto all'importo attribuito; 3) mancato riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti dal Gruppo Marma nella determinazione del profitto confiscabile (si chiedeva quantificazione al netto dei costi e delle imposte); 4) vizio di motivazione e insussistenza delle esigenze cautelari rispetto alle quote sociali della Immobiliare Centro Italia s.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria. In motivazione: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il Tribunale ha effettivamente esaminato e risposto ai rilievi tecnici più pregnanti (con riferimento a congruità dei prezzi e alla due diligence della cessionaria), precisando che il giudice cautelare non è tenuto a compiere accertamenti peritali tipici dell'istruzione dibattimentale; il terzo motivo è stato considerato generico e comunque infondato in ragione delle molteplici e gravi irregolarità (prezzi maggiorati, interventi non realizzati o parziali, carenze urbanistiche e documentali) che giustificano l'attribuzione dei corrispettivi ceduti quale profitto del reato; il secondo motivo relativo a Mati Alba è stato respinto perché, allo stato degli atti, l'accusa ha prospettato una struttura familiare e societaria interposta tale da non consentire la separazione dell'arricchimento dei singoli e quindi legittimare il sequestro per equivalente anche nell'intero rispetto dei limiti della solidarietà interna; il quarto motivo è stato ritenuto generico e infondato in ragione della rilevanza probatoria della fittizia intestazione e dell'utilizzo dell'ente per il reimpiego del profitto. Complessivamente i ricorsi sono stati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma citata tra le imputazioni (associazione per delinquere); la sentenza la indica quale parte del quadro di accusa che giustifica misure cautelari patrimoniali

  • art. 316-ter cod. pen.

    Richiamato in relazione ai reati contestati e ai profili di quantificazione del profitto confiscabile

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato relativo alla ricettazione/riciclaggio richiamato nell'incolpazione e nel quadro di indizi che giustificano il sequestro

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma richiamata tra le fattispecie penali contestate nell'ambito delle cessioni di crediti d'imposta

  • art. 512-bis cod. pen.

    Fittizia intestazione di beni; rilevante per la qualificazione della posizione di Mati Alba come interposta e per la valutazione dell'assetto societario usato per reimpiego

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale del tribunale cautelare fosse assolto nella misura richiesta, rispondendo agli elementi più pregnanti presentati dalla difesa

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma relativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte l'ha applicata nel considerare la legittimità del sequestro per equivalente e la possibilità di vincolare l'intero importo quando non è possibile individuare le quote spettanti ai singoli concorrenti

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata nelle censure relative alla quantificazione del profitto e alle garanzie procedurali

  • art. 240 cod. pen.

    Menzionato tra le norme contestate nella parte relativa alle responsabilità personali e alla quantificazione del profitto

  • art. 13-ter D.L. 77/2021 (decreto Semplificazioni bis)

    Richiamato in relazione alle ipotesi di decadenza dai benefici fiscali "superbonus" (es. mancata presentazione della CILA, false attestazioni) che, se verificate, giustificano il trattamento dei crediti ceduti come profitto illecito

Massime di principio

  • In sede di incidente cautelare per sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice non è tenuto a svolgere approfonditi accertamenti peritali: le consulenze tecniche di parte devono essere valutate, ma il tribunale può ritenere non decisivi i rilievi difensivi senza effettuare un perizia sostitutiva.
  • Quando la struttura fattuale e i rapporti economici tra i concorrenti non consentono di individuare con ragionevole certezza la quota di profitto spettante a ciascuno, la giurisprudenza ammette il sequestro anche per l'intera entità del profitto nei confronti di ciascun concorrente, fermo restando il divieto di duplicazione e l'esigenza di rispetto dei canoni della solidarietà interna.
  • La determinazione del profitto confiscabile può escludere il riconoscimento di crediti o corrispettivi qualora emergano gravi irregolarità sistemiche (prezzari maggiorati, lavori mai effettuati, carenze urbanistiche e documentali); in tali casi il collegio può ritenere che i corrispettivi costituiscano profitto diretto dell'illecito.
  • Per ottenere una riduzione del sequestro basata sui costi sostenuti è necessario fornire prove puntuali e documentate delle spese effettivamente sostenute e del loro nesso con i ricavi contestati; mere deduzioni generiche risultano inidonee.
  • La richiesta di dissequestro di quote societarie può essere respinta quando sussistono indizi che l'ente sia stato utilizzato come schermo o veicolo per reati (fittizia intestazione, reinvestimento dei proventi): in questi casi permangono esigenze cautelari per prevenire la reiterazione o l'ostruzione.
  • Difensori: quando si presentano consulenze tecniche, occorre evidenziare con chiarezza il profilo concreto su cui la consulenza incide, fornire dati comparativi, documentazione contabile precisa (fatture, pagamenti, computi metrici) e dimostrare con rigore la distinzione tra crediti effettivamente spettanti e presunti profitti illeciti per non incorrere nella valutazione di genericità.

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