Sentenza n. 3513/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) del provvedimento con cui è stato comunicato al ricorrente -in data 28.10.2025 - l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia – CODICE 02 (codice concorso GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02) (bando pubblicato sul portale inPA in data 30.07.2025) , tenutasi in data 21 ottobre 2025, ore 8,00, Fiera di Catanzaro nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio di 20.25/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali; 2) del bando di concorso, ove ritenuto opportuno; 3) dei verbali e degli atti della commissione, di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio, con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposta con riferimento ai quesiti nn. 3, 4 e 9 della prova del 21.10.2025, ore 8,00; 4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e i criteri di valutazione delle prove. Per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius +0,75 punti, previa eliminazione delle penalità, rispettivamente per i quesiti nn. 3, 4 e 9 e per i motivi individuati in narrativa e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale per un totale di + 2,75 punti. Punteggio pari a 23; nonché per l’accertamento del diritto dello stesso ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria finale di merito, con conseguente declaratoria di illegittimità e di condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il punteggio positivo; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del punteggio di 20,25/30 alla prova scritta del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della giustizia, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali, nonché gli atti relativi ai quesiti n. 3, n. 4 e n. 9
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato inidoneo per avere conseguito 20,25/30 a fronte della soglia di 21/30, ha contestato la valutazione dei quesiti n. 3 e n. 9, sostenendo di avere indicato la risposta corretta, e ha dedotto l'ambiguità del quesito n. 4, ritenendo corrette due diverse opzioni. Ha chiesto l'attribuzione dei punteggi conseguenti all'eliminazione delle penalità e la rideterminazione del punteggio complessivo in 23/30, con ammissione alle successive fasi concorsuali. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo sufficiente che il Ministero fosse destinatario degli effetti della procedura e inciso dall'attività amministrativa, anche se non aveva adottato direttamente gli atti. Nel merito, ha ritenuto errata la risposta fornita dal candidato al quesito n. 3: la risposta indicata dal candidato non presentava una relazione omogenea tra i termini, mentre quella individuata dalla commissione risultava coerente considerando il riferimento agli incidenti del Titanic e del dirigibile Italia, entrambi mezzi di trasporto. Ha giudicato errata anche la risposta al quesito n. 9, poiché l'opzione secondo cui i magistrati non sarebbero al servizio di nessuno era incompatibile con l'art. 98 Cost. e con la loro qualificazione quali organi dello Stato-apparato. Quanto al quesito n. 4, il TAR ha riconosciuto l'ambiguità della domanda e ha preso atto dell'intervento dell'amministrazione in autotutela, che aveva considerato corrette entrambe le risposte indicate; tuttavia, il candidato non aveva risposto al quesito e non poteva quindi beneficiare dell'incremento. L'ambiguità del quesito comportava comunque la riparametrazione della soglia e dei punteggi, mediante espunzione del quesito e rideterminazione del valore delle risposte corrette ed errate secondo la proporzione 40:21=39:21. Applicata la riparametrazione, il candidato non raggiungeva comunque la soglia di 21/30: non era quindi superata la prova di resistenza. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in solido in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza semplificata in camera di consiglio, essendo completo il contraddittorio e sufficientemente istruita la controversia.
art. 98 Cost.
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
La disposizione è stata utilizzata per ritenere corretta la risposta secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione, anche in ragione del riferimento costituzionale ai magistrati tra i soggetti sottoponibili a limitazioni nell'iscrizione ai partiti politici.
Massime di principio
- In una controversia concorsuale, l'amministrazione destinataria degli effetti della procedura e incisa dall'attività amministrativa può essere ritenuta legittimata passivamente anche quando non abbia adottato direttamente gli atti contestati.
- La valutazione della correttezza di un quesito a risposta multipla deve considerare la relazione logica e concettuale tra i termini secondo il significato complessivo della domanda; una risposta è invalida quando manca omogeneità tra gli elementi posti in relazione.
- Quando un quesito concorsuale è ambiguo e viene espunto, la soglia e i punteggi possono essere riparametrati in rapporto al numero residuo di quesiti, ma il candidato deve comunque dimostrare di superare la soglia così rideterminata.
- L'ambiguità di un quesito non attribuisce il relativo punteggio positivo al candidato che non abbia fornito alcuna risposta, salvo diversa previsione della lex specialis o dell'intervento amministrativo.
- In materia concorsuale, l'illegittimità di un quesito non conduce all'ammissione del candidato se, anche dopo la correzione o la riparametrazione dei punteggi, non risulta raggiunta la soglia minima richiesta: opera la prova di resistenza.
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