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Sentenza

Sentenza n. 7646/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 9812/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.10.2024

Giustizia amministrativa202508969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del valore di 500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 9812/2024, notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato l’Amministrazione ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il valore complessivo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, l’integrale adempimento dell’obbligo posto a carico dell’Amministrazione dalla sentenza del Tribunale ordinario. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l’Amministrazione ha eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in 400 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L’integrale soddisfacimento della pretesa azionata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dalla sentenza oggetto di ottemperanza quale fondamento della Carta elettronica attribuita alla docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del comando contenuto nel giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, salva la possibilità di una compensazione parziale giustificata dall’adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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