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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33361/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso l'ordinanza del 30/04/2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso al ricorrente. La difesa, con memoria del 07/07/2025, contestava anche l'assegnazione del ricorso alla Sezione settima e sosteneva che la revoca fosse illegittima perché fondata su una misura cautelare poi revocata dal Tribunale del riesame per insussistenza delle esigenze cautelari. In sostanza, si deduceva che la sopravvenuta misura cautelare non potesse giustificare la revoca del beneficio penitenziario, mancando un valido presupposto attuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la revoca dell'affidamento in prova possa essere disposta in presenza di una sopravvenuta misura cautelare per fatti anteriori alla concessione del beneficio solo se dal provvedimento cautelare emergano nuovi elementi idonei a mutare il quadro conoscitivo su cui era stata formulata la prognosi favorevole. Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo congruo e ampio sulla gravità dei fatti contestati e sulla incompatibilità di una partecipazione ad associazione di stampo mafioso con il programma di reinserimento proprio delle misure alternative; inoltre la gravità delle condotte emergeva anche dal provvedimento che aveva annullato l'ordinanza cautelare. La Cassazione ha quindi escluso ogni vizio sindacabile in sede di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta in presenza di sopravvenienze significative; la Corte valorizza il principio per cui servono nuovi elementi capaci di incidere sulla prognosi favorevole originaria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando sopravvengano elementi conoscitivi nuovi e rilevanti, tali da modificare la prognosi favorevole posta a base della concessione del beneficio.
  • La sola circostanza che una misura cautelare sia stata successivamente revocata non esclude automaticamente la legittimità della revoca del beneficio penitenziario, se il giudice di sorveglianza ha apprezzato, con motivazione congrua, la gravità dei fatti e la loro incompatibilità con il percorso rieducativo.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la motivazione del Tribunale di sorveglianza quando sia logica, completa e sorretta da considerazioni di fatto non manifestamente illogiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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