Cassazione Civile, Ordinanza n. 32791/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società locatrice e creditrice nei confronti della società alienante e del soggetto che aveva acquistato, insieme a un altro congiunto, l'intero patrimonio immobiliare della società in liquidazione. La creditrice deduceva di essere titolare di crediti verso la società poi alienante: da un lato, per effetto di una precedente sentenza di rilascio e spese; dall'altro, per il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo dell'immobile locato, danni che erano già stati fatti valere in giudizio. La Corte d'appello aveva dichiarato inefficace la vendita del 19 aprile 2010 perché compiuta mentre era pendente una lite sul credito risarcitorio, in favore di familiari della liquidatrice, per l'intero patrimonio sociale, senza prova della congruità e dell'effettivo pagamento del corrispettivo. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha sostenuto che, alla data dell'atto, non esistesse un credito tutelabile in revocatoria, trattandosi al più di credito futuro e incerto, e che la ricognizione di debito avesse solo valore probatorio; con il secondo ha contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, sostenendo che, essendo l'atto anteriore al credito, occorresse la prova della dolosa preordinazione e della partecipazione fraudolenta dell'acquirente, oltre a dedurre che la liquidazione societaria imponesse comunque la vendita dei beni e che parte del prezzo fosse stata corrisposta con assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito che comprende anche la mera ragione o aspettativa di credito, senza necessità di un previo accertamento definitivo; è sufficiente che il credito sia non manifestamente pretestuoso. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione del debitore e la consapevolezza del terzo, elementi che possono essere provati anche per presunzioni e che nella specie erano stati logicamente desunti dalla Corte territoriale dalla vendita dell'intero patrimonio a favore di familiari, dalla pendenza della lite, dalla mancanza di prova sulla congruità e sul pagamento del prezzo e dalla capacità dell'atto di rendere più difficile la soddisfazione del creditore. Le censure residue sono state ritenute inconferenti o non adeguatamente coltivate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria tutela anche la mera aspettativa di credito; se l'atto è anteriore al credito occorre la dolosa preordinazione del debitore e la consapevolezza del terzo, accertabili anche per presunzioni.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per desumere gli elementi soggettivi richiesti per l'azione revocatoria.
art. 2729 c.c.
L'apprezzamento delle presunzioni è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante o illogica.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge e omesso esame devono essere specificamente argomentate; non basta una deduzione generica o non coltivata.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 295 c.p.c.
È richiamato il principio per cui la pendenza del giudizio sul credito non impone la sospensione necessaria dell'azione revocatoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante va inteso in senso ampio e comprende anche una ragione o aspettativa di credito non ancora definitivamente accertata, purché non manifestamente pretestuosa.
- Non è necessario che il creditore abbia già ottenuto un titolo giudiziale sul credito: l'azione revocatoria può essere proposta anche in pendenza del giudizio di accertamento del credito.
- Se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il creditore deve provare la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente, ma tali elementi possono essere desunti anche da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La valutazione della partecipazione fraudolenta del terzo e della dolosa preordinazione del debitore è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione e della violazione dei canoni legali della prova presuntiva.
- La vendita dell'intero patrimonio del debitore, specie se a favore di familiari e senza prova della congruità o dell'effettivo pagamento del prezzo, può integrare un indice significativo della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore e della preordinazione fraudolenta dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32766/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32769/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32770/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32771/2022 del 08/11/2022
- ordinanza_civile · 8 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2022 del 08/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →