Sentenza n. 924/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 1373/2024, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre interessi, mediante emissione dei relativi buoni elettronici di spesa. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 e risultava passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né emesso i buoni dovuti. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la determinazione delle modalità attuative e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale, non essendo stata fornita prova dell’esecuzione del comando giudiziale, e ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica per gli anni indicati, per complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente o nel dirigente delegato, con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto nel giudizio presupposto.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando imponga a un’amministrazione l’erogazione di una prestazione o l’adozione di adempimenti amministrativi conseguenti.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è ammissibile, in relazione a una sentenza esecutiva di condanna, quando il provvedimento sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a provare l’adempimento, il giudice può ordinare le modalità concrete di attuazione del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine perentorio o ultimativo per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza dell’interessato, in caso di persistente inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può avvenire individuando l’organo amministrativo competente ratione muneris, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi a un dirigente dello stesso ufficio, purché siano precisati i presupposti e il termine per l’intervento sostitutivo.
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