Sentenza n. 13948/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo, il corrispondente livello stipendiale e le differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza ottemperanda aveva dichiarato il diritto della dipendente al riconoscimento dell’intero servizio effettivo prestato anteriormente all’immissione in ruolo, con conseguente riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata secondo le tabelle del comparto scuola per il personale ATA, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione. La ricorrente ha rappresentato che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, alla pronuncia e ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire elementi dimostrativi dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e che, in assenza di contestazioni o difese sostanziali, risultavano non contestati i fatti dedotti dalla ricorrente circa il mancato pagamento delle somme dovute. Il Collegio ha accertato l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, mediante il riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo, del corrispondente livello stipendiale e il pagamento delle differenze retributive, nei limiti della prescrizione, oltre agli interessi legali e al contributo unificato del giudizio di ottemperanza, salvo che tali somme fossero già state corrisposte. In caso di persistente inerzia, il TAR ha disposto l’insediamento di un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con ulteriori trenta giorni per l’esecuzione e facoltà di delega. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, stabilendo che essa decorra dall’eventuale inosservanza del termine assegnato e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto tanto l’accertamento dell’inottemperanza della amministrazione resistente, quanto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia nell’esecuzione della predetta sentenza.
Il giudizio di ottemperanza consente di verificare l’adempimento del giudicato e di imporre all’amministrazione l’esecuzione concreta degli effetti della pronuncia.
art. 114 c.p.a.
con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza il giudice può imporre misure esecutive, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’attuazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata ... agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta
La penalità di mora può essere disposta anche per l’inosservanza del termine fissato dal giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto decorre dall’eventuale ritardo successivo a tale termine ed è parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato
Il giudizio di ottemperanza ha a oggetto la verifica puntuale dell’attuazione del comando giudiziale e l’adozione delle misure necessarie a conseguirne il risultato pratico.
Massime di principio
- L’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratica o carenza di risorse finanziarie; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, potendo residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di verificare la corretta e puntuale attuazione del giudicato e di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento effettivo del risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia.
- Quando l’amministrazione, pur costituita, non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato e non contesta in modo specifico l’inadempimento dedotto, il giudice può accertare l’inottemperanza sulla base dei fatti non contestati.
- In caso di persistente inerzia successiva al termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile disporre preventivamente l’insediamento di un commissario ad acta, individuando già nella sentenza l’organo incaricato e il termine per l’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, con decorrenza dall’inosservanza del termine fissato dal giudice e con misura parametrata, nel caso concreto, agli interessi legali sulla somma dovuta.
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