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Sentenza

Sentenza n. 4501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202307998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di emersione adottato dal Questore di Modena, motivato dalla segnalazione Schengen inserita dalle autorità francesi per ingresso illegale in Francia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di emersione fondato esclusivamente su una segnalazione Schengen per ingresso irregolare nel territorio francese. In appello ha sostenuto che tale ingresso era stato determinato da una situazione di forza maggiore, connessa alla necessità di raggiungere e assistere il fratello, e che la segnalazione non dimostrava alcuna pericolosità sociale né una minaccia per la sicurezza nazionale o il benessere della società. La censura si è quindi appuntata sull’illegittimità del diniego e sull’insufficienza del rilievo ostativo attribuito a una segnalazione relativa al solo mancato rispetto delle regole nazionali sull’ingresso e soggiorno, senza ulteriori profili di pericolosità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego di emersione. Il Collegio ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026, intervenuta nel corso del giudizio, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34/2020, nella parte in cui esclude dalle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo mancato rispetto delle regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno. Poiché dagli atti risultava che la segnalazione francese riguardava esclusivamente l’ingresso irregolare e non ulteriori profili di pericolosità sociale, essa non poteva costituire causa ostativa alla procedura di emersione. Il diniego, fondato su tale presupposto, è stato pertanto ritenuto illegittimo. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di regolarizzazione alla quale il ricorrente aveva chiesto di accedere.

  • art. 103, comma 10, lettera b), d.l. n. 34/2020

    nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione [...] i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno

    La disposizione, una volta rimosso il profilo di incostituzionalità, non consente di attribuire efficacia ostativa automatica a una segnalazione Schengen riferita esclusivamente alla violazione delle regole sull’ingresso o soggiorno, in assenza di ulteriori profili di pericolosità sociale.

  • art. 3 Cost.

    contrasto con l’art. 3 Cost.

    È il parametro costituzionale sulla base del quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la preclusione automatica alla regolarizzazione derivante da una segnalazione Schengen per il solo ingresso o soggiorno irregolare.

Massime di principio

  • Una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen non può costituire automaticamente causa ostativa a una procedura di regolarizzazione quando riguardi esclusivamente il mancato rispetto delle regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno e non evidenzi ulteriori profili di pericolosità sociale.
  • Il diniego di emersione fondato soltanto su una segnalazione Schengen relativa all’ingresso irregolare in un altro Stato dell’area Schengen è illegittimo, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34/2020 nella parte in cui attribuiva rilievo ostativo automatico a tale circostanza.
  • L’amministrazione, nel valutare una domanda di regolarizzazione, non può considerare ostativa una segnalazione Schengen per il solo fatto dell’irregolarità dell’ingresso o del soggiorno, ma deve verificare la presenza di elementi ulteriori concretamente riferibili alla pericolosità sociale o alla sicurezza pubblica, ove tali elementi siano richiesti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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