Cassazione Penale, Sentenza n. 8966/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 14/10/2020, nella quale si era prodotto un assegno circolare di euro 2.000 versato alla curatela fallimentare a parziale ristoro del danno, circostanza che avrebbe potuto influire sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (2) vizio nella valutazione del ruolo decisionale dell'imputata, fondato su un verbale di dichiarazioni alla procedura fallimentare che in realtà non esisterebbe (la ricorrente sostiene di non avere mai avuto contatti personali con la procedura); (3) errata applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., perché i giudici avrebbero operato due aumenti di pena per aggravanti concorrenti, mentre il secondo aumento sarebbe stato facoltativo e doveva essere motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha accolto il primo motivo, constatando che la Corte di appello aveva omesso di valutare la memoria difensiva e la prova dell'avvenuto versamento (assegno circolare di 2.000 euro confermato dal difensore del fallimento), circostanza idonea a influire sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Per tale ragione la sentenza impugnata è annullata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile (inedito e privo di indicazione della decisività dell'allegato travisamento); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. pen., perché era contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale (danno economico di rilevante gravità, art. 219 l.f.) e una aggravante di tipo ordinario ("continuazione fallimentare"), per cui gli aumenti si cumulano secondo il comma 2 e non ricorre il comma 4.
Norme richiamate
artt. 216 e 223 legge fallimentare
art. 216, comma primo, n. 2 e art. 223, comma secondo, n. 2, legge fallimentare
Norme che individuano i reati contestati all'imputata in qualità di amministratore/liquidatore della societa' fallita; utilizzate per definire la fattispecie penale addebitata all'imputata
art. 219 legge fallimentare
art. 219, comma primo (danno patrimoniale di rilevante gravità) e comma secondo, n. 1 (continuazione fallimentare)
Il comma primo individua una circostanza aggravante ad effetto speciale con aumento fino alla metà; il comma secondo n.1 si configura, ai fini sanzionatori, come aggravante ordinaria con aumento fino a un terzo
art. 63 cod. pen.
art. 63, commi 2 e 4, cod. pen.
Comma 2: per concorso di piu' aggravanti l'aumento si opera sulla quantità risultante dall'aumento precedente (aumento cumulativo). Comma 4: se concorrono piu' aggravanti ad effetto speciale, si applica solo la pena stabilita per la circostanza piu' grave, salvo che il giudice non aumenti. La Corte ha applicato il comma 2 (cumulazione) perché nel caso vi era una aggravante ad effetto speciale e una ordinaria; il comma 4 non è applicabile se non vi sono piu' circostanze tutte ad effetto speciale
Massime di principio
- La mancata considerazione di una memoria difensiva o di una prova depositata può costituire vizio di motivazione e giustificare annullamento parziale se è dimostrabile la concreta idoneità di quelle emergenze a influire sulla decisione impugnata; è necessario dimostrare il nesso tra quanto omesso e il profilo di carenza della motivazione.
- Se si allega il deposito di somme a titolo di risarcimento (es. assegno al curatore) occorre documentare e, se possibile, ottenere l'annotazione formale in udienza o nel verbale della Corte di merito: la conferma del curatore (anche in udienza) aumenta l'efficacia della prova ai fini di riduzione della sanzione.
- In caso di censura per travisamento di fonti probatorie (es. presunto verbale inesistente) in cassazione bisogna specificare la decisività dell'informazione ritenuta errata rispetto al giudizio di merito; la mera contestazione generica è inammissibile.
- Nella valutazione del cumulo delle circostanze aggravanti distingue tra circostanze "ad effetto speciale" e "ordinarie": se concorrono piu' aggravanti e almeno una è ordinaria si applica la regola della cumulazione (art. 63, comma 2). L'art. 63, comma 4, vale solo quando concorrono piu' circostanze tutte ad effetto speciale.
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e puntuali: l'inosservanza del requisito di specificità può determinare l'inammissibilità del motivo.
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