Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione IVA. L’Ufficio, a seguito di verifica della Guardia di Finanza e sulla base delle fatture di acquisto della merce e dei costi emersi, aveva ricostruito induttivamente i ricavi applicando un ricarico del 30% sui costi, con conseguente rideterminazione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva annullato l’atto per difetto di allegazione della delega alla firma; in appello, la CTR aveva invece accolto le ragioni dell’Ufficio, ritenendo valida la delega prodotta in giudizio, legittimo l’accertamento induttivo e infondate le eccezioni della contribuente. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente; (2) violazione dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d’appello valorizzato fatti costitutivi della pretesa asseritamente introdotti solo in appello; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, per errata distribuzione dell’onere della prova nell’accertamento induttivo; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la regolarità della contabilità non fosse stata contestata e che la rideterminazione dei ricavi fosse stata compiuta dall’Agenzia senza rilievi dei verificatori; (5) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e dello Statuto del contribuente, assumendo che il contraddittorio non potesse esaurirsi nella notifica del PVC, poiché la rideterminazione del reddito sarebbe avvenuta solo con l’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e il quinto, e inammissibile il quarto, osservando che la motivazione della CTR, benché sintetica, era sufficiente; che la ricostruzione dei ricavi mediante ricarico sui costi costituiva mera esplicitazione di dati già acquisiti e non introduceva fatti nuovi in appello; che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può fondare l’accertamento su presunzioni anche supersemplici con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente; che il quarto motivo, veicolato come vizio motivazionale, in realtà censurava valutazioni e non un fatto storico decisivo; e che il contraddittorio endoprocedimentale risultava rispettato, anche perché la contribuente non aveva allegato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e non aveva superato la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per l’irrituale costituzione dell’Agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello non apparente, ha escluso la violazione del divieto di nova in appello, ha confermato la correttezza dell’accertamento induttivo fondato sull’omessa dichiarazione con utilizzo di presunzioni supersemplici e inversione dell’onere della prova, ha dichiarato inammissibile il motivo sull’omesso esame del fatto decisivo perché diretto contro valutazioni e non contro un fatto storico, e ha escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata allegazione concreta delle difese che la contribuente avrebbe potuto far valere. Nulla è stato disposto sulle spese per l’irrituale costituzione dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva e non solo apparente; tuttavia è sufficiente una motivazione sintetica purché consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del "minimo costituzionale"; la mera presenza grafica di argomentazioni non basta se non consente il controllo del ragionamento decisorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni deduzione delle parti, essendo sufficiente l’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La motivazione è adeguata quando il convincimento del giudice risulta da un esame logico e coerente degli elementi ritenuti idonei a sorreggerlo.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    In appello non possono essere introdotti fatti nuovi costitutivi della pretesa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricarico e il richiamo agli studi di settore fossero solo esplicazione di dati già acquisiti, non novum.

  • art. 2697 c.c.

    In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni anche non qualificate, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per l’accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione l’Ufficio può ricorrere a presunzioni supersemplici e ricostruire i ricavi partendo dai costi emersi.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    In caso di omessa dichiarazione l’Ufficio può procedere con accertamento induttivo pieno, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza solo quando manchi un reale apparato argomentativo idoneo al controllo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Sono stati esaminati i motivi di violazione di legge relativi sia all’accertamento induttivo sia al contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non mere valutazioni o argomentazioni difensive.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha escluso la violazione perché la contribuente non ha indicato specifiche difese preterm esse.

  • artt. 10 e 12, l. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è stato ritenuto rispettato, essendo il PVC tempestivamente comunicato e non essendo state alleg ate concrete ragioni difensive ulteriori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica è sufficiente se indica gli elementi di fatto e di diritto decisivi e consente il controllo della decisione.
  • Nel giudizio di appello tributario, la mera esplicitazione di criteri di quantificazione della pretesa su dati già acquisiti non integra un fatto nuovo vietato, ma può costituire semplice sviluppo motivazionale dell’accertamento originario.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Il contribuente, per vincere un accertamento induttivo fondato su omessa dichiarazione, deve fornire elementi contrari concreti e specifici idonei a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se mira in realtà a contestare valutazioni, inferenze o apprezzamenti del giudice di merito e non un fatto storico specifico.
  • La censura sul mancato contraddittorio endoprocedimentale richiede l’allegazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere e della loro possibile incidenza sull’atto, non essendo sufficiente una contestazione meramente astratta o pretestuosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.