Cassazione Penale, Sentenza n. 47305/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Angelini ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione ma aveva comunque confermato le statuizioni civili. Il ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. i giudici d'appello sono tenuti, anche incidentalmente, ad accertare la responsabilità dell'imputato in caso di presa d'atto della prescrizione; ha contestato la motivazione della Corte di appello ritenendola sommaria e viziata da travisamento della prova, lamentando in particolare la mancata assunzione della testimonianza dell'avv. Menicacci, l'errata valutazione di una e-mail inviata dalla figlia del rappresentante della Brumen Gomme e l'omessa considerazione della deposizione del pubblico ufficiale di polizia giudiziaria Raffaele Castiello. Ha inoltre dedotto che la Corte non avrebbe adeguatamente esaminato gli atti per decidere sulla domanda risarcitoria in presenza della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su censure manifestamente infondate o comunque non ammissibili in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato le sue conclusioni di fatto: la valutazione della conoscenza, da parte dell'Angelini, della riduzione della sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate si fonda su elementi di fatto (tra cui la testimonianza di Romina Menghini e la documentazione prodotta) non sindacabili in questa sede se non per vizio manifesto che non è stato dimostrato. La mancata escussione del teste Menicacci è stata giudicata irrilevante dalla Corte d'appello e la motivazione sul punto non è stata una prognosi sul contenuto delle sue dichiarazioni ma una valutazione sulla rilevanza delle circostanze indicate dalla difesa. La Cassazione ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso (onere di allegare e documentare il presunto travisamento della prova), constatando l'assenza degli estratti probatori necessari. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; Angelini è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per il grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 61 n.11 cod. pen.
La circostanza aggravante prevista dalla norma era stata esclusa in primo grado; la Corte d'appello ha comunque confermato le statuizioni civili senza richiamare l'aggravante.
art. 578 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente i giudici d'appello, nel prendere atto della prescrizione, devono comunque accertare la responsabilità; la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che, anche nell'ambito di tale principio, le valutazioni di merito sul punto (valutazione delle prove e credibilità) non sono sindacabili in Cassazione se non per vizio manifesto e rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Richiamato come norma procedurale che regolamenta la trasmissione delle conclusioni della Procura Generale alla Corte di legittimità; il Procuratore Generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. e art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
art. 165-bis disp. att. e art. 7 comma 1 d.lgs. 6/2/2018 n.11
La Cassazione ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso introdotto/attuato con tali norme: il ricorrente che denuncia travisamento della prova deve indicare e allegare gli atti e le trascrizioni rilevanti per consentire la verifica del vizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in sede di appello non esclude automaticamente le statuizioni civili; i giudici d'appello possono e devono comunque motivare la decisione sulla responsabilità e sulle domande civili, e tali valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio manifesto.
- In Cassazione non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione di merito: chi denuncia travisamento della prova deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, allegando le parti di processo (trascrizioni, documenti) che dimostrano l'errore.
- La mancata escussione di un teste può essere legittimamente ritenuta non rilevante se la Corte motiva che le circostanze per cui la sua prova sarebbe utile sono irrilevanti rispetto al quadro probatorio complessivo.
- Le valutazioni sulla credibilità dei testi e sulla rilevanza di documenti (es. email e loro allegati) sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà o travisamento dimostrato con documenti.
- Ricorrere in Cassazione senza la specifica e documentata indicazione degli atti che si assumono travisati espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e all'onere delle spese e delle somme a titolo di ammenda.
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