Sentenza n. 1610/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 125/2025 del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 531/2024, pubblicata in data 05.06.2025, notificata il 12.06.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a versare in favore della ricorrente l’indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021 (18,75 giorni), 2021/2022 (25,25 giorni) 2022/2023 (26,91 giorni) e 2023/2024 (10,08 giorni), oltre gli interessi dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie non godute e gli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere l'indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto che, a fronte di un credito capitale di euro 5.412,52, il Ministero aveva accreditato soltanto euro 2.840,16, residuando euro 2.572,36, oltre agli interessi legali. Ha chiesto quindi l'ordine di pagamento delle somme residue e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'integrale mancata esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre verificato la regolarità del titolo, attestato conforme all'originale e notificato via PEC al Ministero, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza civile era passata in giudicato, regolarmente attestata e notificata al Ministero, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e non vi era contestazione dell'esecuzione solo parziale del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare le somme residue riconosciute alla ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale protratta inerzia, individuandolo nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali ritenuti idonei. Il commissario potrà utilizzare i pertinenti capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Le funzioni commissariali sono state ritenute comprese nel trattamento economico del dirigente o funzionario incaricato, senza autonomo compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della rilevata serialità delle inottemperanze relative al pagamento dell'indennità per ferie non godute.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della conformità del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia regolarmente attestato e notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Quando l'amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato e non contesti l'inadempimento residuo, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme ancora dovute, comprensive degli interessi riconosciuti dal titolo.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli tutti i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato e consentendogli di delegare l'attività a soggetti pubblici idonei anche appartenenti a diverse articolazioni della medesima amministrazione.
- I poteri del commissario ad acta non sono limitati alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio o dell'amministrazione di appartenenza del soggetto nominato; l'incarico può essere delegato a un dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche in deroga ai rapporti gerarchici e alla ripartizione interna delle competenze.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, se necessario, ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
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