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Ordinanza

Ordinanza n. 9960/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento degli atti con cui (a seguito delle determinazioni di cui all'atto regionale 20.7.21 prot. n 0627797 impugnato con il ricorso n RG 10761/2021, recante il diniego per le strutture operanti nell'ambito del SSN che si trovano nelle condizioni della ricorrente di accedere alle due forme di contributo l'una relativa al rimborso del 50 per cento degli oneri relativi agli adeguamenti dei contratti del personale sanitario non medico dipendente di cui all'art 52 CCNL e l'altro consistente nel conguaglio sino alla concorrenza del 90 per cento del budget assegnato rispetto alla remunerazione per l'attività in concreto effettuata nell'ambito del SSN) la Regione ha disposto il saldo contabile per l'anno 2021 non considerando a credito della ricorrente i due ridetti contributi (Determinazione regionale G15639 del 23.11.2023, comunicata in data 30.11.2023 dalla ASL Roma 2 con nota 225276/2023, avente ad oggetto “definizione dei saldi per le prestazioni sanitarie afferenti all'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale rese dagli Ospedali Classificati, dai Policlinici Universitari e dagli IRCCS privati- anno 2021” ”, e della scheda allegata; nonché della nota ASL Roma 2 protn 225276/2023 recante richiesta di nota di credito per € 12.590.768,60); nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ivi incluse le non conosciute note della ASL Roma 2, pervenute in Regione in data 3.8.2023, con cui si è dato riscontro alla richiesta dalla Regione circa i pagamenti effettuati, recuperati o compensati per l'anno 2021 avanzata nell'ambito della procedura istruttoria per la definizione del saldo 2021 in relazione alle prestazioni sanitarie rese nel 2021 con onere a carico del SSR

Giustizia amministrativa202401227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Saldo contabile regionale per l'anno 2021, con esclusione di due contributi in favore della struttura sanitaria, e conseguente richiesta di emissione di nota di credito per € 12.590.768,60

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato gli atti regionali e della ASL Roma 2 con cui, nella definizione dei saldi per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2021 a carico del Servizio sanitario regionale, non sono stati considerati a suo credito: il contributo pari al 50 per cento degli oneri per l'adeguamento dei contratti del personale sanitario non medico dipendente, previsto dall'art. 52 del CCNL, e il conguaglio fino al 90 per cento del budget assegnato, commisurato alla remunerazione dell'attività concretamente svolta nell'ambito del SSN. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato, in data 14 aprile 2026, istanza di interruzione ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., rappresentando di essere stata ammessa, con decreto ministeriale del 7 ottobre 2024, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 347/2003, convertito nella l. n. 39/2004.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del giudizio, senza decidere il merito dell'impugnazione. Ha ritenuto applicabile l'effetto processuale dell'interruzione anche all'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, mediante il rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina generale degli artt. 299 e seguenti c.p.c. La ragione è individuata nell'esclusività della capacità processuale del commissario straordinario, conseguente all'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale. Il giudizio è stato quindi interrotto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.; il testo non riferisce una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 79, comma 2, cod. proc. amm.

    La disposizione consente l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo prevista dal codice di procedura civile.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Il testo richiama gli artt. 299 e ss. c.p.c.

    La disciplina generale dell'interruzione del processo è applicabile, per il rinvio dell'art. 79, comma 2, c.p.a., anche quando una parte sia sottoposta ad amministrazione straordinaria e la capacità processuale spetti esclusivamente al commissario straordinario.

  • art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 347/2003, convertito nella l. n. 39/2004

    Il testo richiama l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, co. 1 e 2, del d.l. n. 347 del 2003, conv. in l. 18 febbraio 2004 n. 39.

    L'ammissione alla procedura determina, secondo l'ordinanza, l'esclusività della capacità processuale del commissario straordinario, con conseguente interruzione del processo.

Massime di principio

  • L'effetto processuale dell'interruzione previsto dall'art. 79, comma 2, c.p.a. può applicarsi anche all'amministrazione straordinaria disciplinata dal d.l. n. 347/2003, mediante il rinvio alla disciplina generale degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • L'ammissione di una parte alla procedura di amministrazione straordinaria comporta l'esclusività della capacità processuale del commissario straordinario; i giudizi pendenti devono pertanto essere interrotti quando ricorrono i presupposti della disciplina processuale richiamata dall'art. 79, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo

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