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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44193/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, rigettando la richiesta di archiviazione, ordinava al Pubblico Ministero di formulare imputazione per il medesimo fatto con diversa qualificazione giuridica (art. 388 c.2 c.p. e connessi). Il ricorso lamentava abnormità dell'ordinanza per lesione del diritto di difesa (mancata interlocuzione in contraddittorio prevista dall'art. 409 c.2 c.p.p.) e per un errato accertamento di fatto (presunta "interversione del possesso") che avrebbe mutato la fattispecie rispetto a quanto richiesto dal PM.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che non sussista abnormità quando il GIP, nel rigettare l'archiviazione, ordini l'imputazione per lo stesso fatto pur ricatalogandone il titolo di reato (confermando orientamenti giurisprudenziali precedenti). Non è stata ritenuta sussistente la lesione idonea a rendere abnorme l'ordinanza; perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen. comma 2

    Norma cui si riferiva la diversa qualificazione del reato contestato: la Corte ha ritenuto che la diversa qualificazione non costituisca di per sé causa di abnormità se il fatto rimane lo stesso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nell'elencazione delle norme penalmente contestate; la decisione non modifica principi sostanziali relativi alla tipologia di concorso/condotte ma afferma la legittimità del GIP a ricondurre il fatto a diverso titolo di reato.

  • art. 646 cod. pen.

    Citato tra le norme coinvolte nella ricostruzione del fatto; la Corte non ha ritenuto che la diversa qualificazione integrasse un allontanamento di fatto tale da rendere abnorme il provvedimento del GIP.

  • art. 61 n.11 cod. pen.

    Richiamato come circostanza rilevante ai fini della quantificazione/contestazione; la sentenza non entra nel merito della valutazione di tale circostanza ma ne registra la presenza nella contestazione.

  • art. 409 cod. proc. pen. comma 2

    Norma sul contraddittorio in sede di opposizione/archiviazione invocata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che l'assenza di tale interlocuzione non renda automaticamente 'abnorme' l'ordine del GIP quando il fatto rimane lo stesso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità: condanna alle spese e previsione di ammenda (qui applicata con versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, sentenza n.24616/2021 e Sez. U., sent. n.40984/2018)

    Precedenti richiamati per affermare che il GIP non è 'abnorme' quando rigetti l'archiviazione e ordini l'imputazione per lo stesso fatto pur modificandone la qualificazione giuridica; la sentenza insiste sulla continuità di tale indirizzo.

Massime di principio

  • Il GIP può, nel rigettare una richiesta di archiviazione, ordinare al PM di formulare imputazione per il medesimo fatto anche se lo qualifica diversamente: ciò non costituisce di per sé abnormità impugnabile in Cassazione.
  • Per configurare abnormità dell'ordinanza è necessario dimostrare non la sola diversa qualificazione del reato, ma un concreto travalicamento dei poteri del GIP o un pregiudizio irrimediabile e specifico del diritto di difesa.
  • La mancata interlocuzione contraddittoria (art. 409 c.2 c.p.p.) non importa automaticamente nullità o abnormità dell'atto; il rimedio va valutato alla luce dell'effettivo pregiudizio subito dall'indagato.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sanzioni alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • In situazioni simili conviene valutare attentamente se il fatto oggetto della contestazione sia effettivamente diverso da quello per cui si era chiesta archiviazione: se il dato fattuale è lo stesso, la diversa ricostruzione giuridica difficilmente basterà a fondare un impugnazione per abnormità.

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