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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00212/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la radicale genericità del motivo e la mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 febbraio 2024. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto assolutamente generico e indeterminato: non indicava gli elementi posti a base della censura, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e la pretermittava integralmente, in violazione dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Non emergono dal testo i fatti di merito né il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    "principi sintetizzati nell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen."

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e determinato: deve indicare gli elementi alla base della censura e confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata. La genericità o indeterminatezza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • cassa delle ammende

    "somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e autosufficienti rispetto alla decisione impugnata; non è sufficiente una censura generica o assertiva.
  • Il ricorso è inammissibile quando l'impugnante non si confronta con la motivazione della sentenza gravata e omette di indicare gli specifici profili di errore denunciati.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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