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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49257/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo giurisdizionale del detenuto Letizia Franco e aveva ritenuto illegittima la previsione regolamentare dell'istituto penitenziario che individuava fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi riservate ai detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis. Il D.A.P. contestava la decisione sostenendo che la disciplina delle modalità di cottura rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione, che non sussiste un diritto soggettivo che consenta al detenuto di azionare la procedura ex art. 35-bis per ottenere l'assenza di fasce orarie, e che la differenziazione è giustificata da esigenze organizzative e di sicurezza dei diversi circuiti penitenziari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del D.A.P. ritenendolo fondato. Ha affermato che, pur essendo illegittimo il divieto assoluto di "cuocere cibi" in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2018, l'Amministrazione penitenziaria conserva la potestà di regolamentare le modalità di esercizio del diritto (per es. mediante fasce orarie). Tali regolamentazioni sono sindacabili dal giudice solo in funzione della verifica che non abbiano la finalità di ripristinare una maggiore afflittività per i detenuti 41-bis rispetto ai comuni e che non siano discriminatori senza "ragioni apprezzabili". Nel caso concreto il Tribunale territoriale aveva valutato in modo errato la questione concentrandosi sulla situazione logistica dell'istituto anziché accertare se la differenziazione fosse strumentale ad aumentare l'afflittività. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ordinamento Penitenziario

    La Corte Costituzionale con sentenza n. 186/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione limitatamente alle parole indicate, rimuovendo il divieto assoluto. La Cassazione interpreta che, dopo tale pronuncia, il diritto a cuocere non è più proibito ma l'Amministrazione può disciplinarne le modalità.

  • art. 35-bis, comma 3, Ordinamento Penitenziario

    Rilevato nel ricorso: la normativa disciplina modalità di fruizione di servizi e attenzioni per i detenuti; la Corte ricorda che l'esistenza di tutela non equivale a un diritto soggettivo incontestabile che impedisca ogni regolamentazione amministrativa, ma ogni regolamentazione è sindacabile se mira ad aumentare l'afflittività.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento Penitenziario

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della legittimità del potere organizzativo dell'Amministrazione; la Corte evidenzia che il sindacato giudiziale non è precluso ma limitato al controllo di ragionevolezza e di assenza di finalità afflittive/discriminatorie.

  • D.P.R. n. 230/2000, art. 13, comma 4

    Richiamato dalla giurisprudenza come norma che consente, dopo la pronuncia costituzionale, il riscaldamento e la preparazione di cibi di semplice e rapido approntamento nella cella; utile a bilanciare il diritto del detenuto con esigenze organizzative.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2018

    Ha rimosso il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis; da questa pronuncia deriva il principio che le limitazioni successive dell'Amministrazione non possono ri-creare, di fatto, un trattamento più afflittivo rispetto ai detenuti comuni senza giustificazioni apprezzabili.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza n. 186/2018 della Corte Costituzionale i detenuti sottoposti al regime 41-bis possono esercitare il diritto a cuocere cibi, ma l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinarne le modalità organizzative (per es. fasce orarie).
  • Le regolamentazioni amministrative sulle modalità di esercizio di un diritto dei detenuti sono sindacabili dal giudice di sorveglianza: il controllo è mirato a verificare ragionevolezza, proporzionalità e l'assenza di finalità e effetti afflittivi o discriminatori rispetto ai detenuti comuni.
  • La differenziazione di trattamento (es. fasce orarie diverse per 41-bis) è ammissibile se supportata da "ragioni apprezzabili" legate a sicurezza, organizzazione o esigenze logistiche: l'onere probatorio di tali ragioni grava sull'Amministrazione.
  • Non è sufficiente la presenza di una diversa organizzazione carceraria per ritenere automaticamente discriminatoria o illegittima la differenziazione; viceversa, l'assenza di spiegazioni adeguate sulla finalità della differenziazione può portare all'annullamento.
  • Il sindacato giudiziale non consiste nel sostituirsi al potere discrezionale amministrativo, ma riguarda il controllo di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità; se tali controlli mostrano errori o mancanze probatorie il giudice può annullare il provvedimento anche senza rinvio quando non è necessario un nuovo accertamento.

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