Sentenza del 15/02/2021 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Successioni e donazioni - Trust - Segregazione patrimoniale - Arricchimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si contestava l'assoggettamento all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni del trasferimento a titolo gratuito di un diritto reale a favore di un trust. In particolare, la questione era se l'atto istitutivo e gli atti di dotazione del trust, finalizzati alla segregazione patrimoniale, costituissero un trasferimento patrimoniale imponibile a titolo di donazione nei confronti dei beneficiari oppure se non dessero luogo a immediato arricchimento personale, esentando così l'operazione dall'imposta proporzionale e limitandone la tassazione alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
La decisione
la decisione ha ritenuto che il trasferimento a titolo gratuito di un diritto reale al trust, quando lo scopo esclusivo dell'atto istitutivo e degli atti di dotazione sia la segregazione patrimoniale e non l'immediato trasferimento di utilità ai beneficiari, non costituisce trasferimento patrimoniale soggetto all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. Ne consegue che tali atti sono assoggettati soltanto all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa. L'imposta proporzionale non è dovuta né all'atto istitutivo né agli atti di dotazione, ma solo all'atto finale di esecuzione del trust che realizza il trasferimento del bene al beneficiario (cioè al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario). La pronuncia conferma precedenti decisioni (Cass. 1131/2019, 19167/2019, 8082/2020).
Norme richiamate
d.l. 262/2006, art. 2 co. 47
utilizzato per qualificare l'ambito di applicazione delle imposte in materia di successioni e donazioni e per chiarire quando il trasferimento mortis causa o a titolo gratuito comporta imponibilità; interpretato nel senso che la mera segregazione patrimoniale non determina automaticamente imponibilità proporzionale se non vi è arricchimento dei beneficiari.
d.lgs. 346/1999
riferimento normativo relativo alla disciplina fiscale dei trasferimenti e imposte correlate; interpretato come supporto alla distinzione tra trasferimenti immediati e segregazione patrimoniale attraverso il trust.
l. 364/1989
richiamata come fonte normativa rilevante per la materia tributaria connessa ai trasferimenti e imposte; interpretata nel contesto come normativa generale cui ancorare la differenziazione tra imposizione fissa (ipotecaria e catastale) e imposta proporzionale differita al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari.
Massime di principio
- La costituzione di un trust e gli atti di dotazione finalizzati esclusivamente alla segregazione patrimoniale non configurano automaticamente una donazione imponibile: l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni è dovuta solo al momento in cui il beneficiario riceve effettivamente il bene (atto di esecuzione/trasferimento finale).
- Tassazione immediata degli atti istitutivi e di dotazione: in presenza di mera segregazione patrimoniale, si applicano soltanto imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, non l'imposta proporzionale.
- Elementi da valutare per distinguere segregazione da donazione: la natura dello scopo (protezione/segregazione del patrimonio vs. finalità di arricchimento del beneficiario), la concreta disponibilità economica riconosciuta al beneficiario e le condizioni/tempi del trasferimento dei diritti patrimoniali.
- In caso di trust con attribuzione immediata ed effettiva di utilità o poteri che determinano un vantaggio patrimoniale al beneficiario, l'operazione può essere qualificata come trasferimento imponibile e soggetta all'imposta proporzionale.
- La pianificazione mediante trust richiede documentazione che dimostri lo scopo esclusivo di segregazione e la mancanza di arricchimento immediato dei beneficiari per poter beneficiare della tassazione fissa; in mancanza di ciò l'amministrazione finanziaria potrà contestare e richiedere l'imposta proporzionale.
- La pronuncia conferma orientamenti della Corte di Cassazione: l'imposta proporzionale può essere differita fino al compimento del trust e non va anticipata al momento dell'atto istitutivo o delle dotazioni, salvo che l'atto comporti un immediato vantaggio per il beneficiario.
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