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Sentenza

Sentenza n. 10053/2026 - Roma, Sezione 5

per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali.

Giustizia amministrativa202509554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi nella riliquidazione del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell’art. 1, comma 15-bis, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 e successive modificazioni, dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 12 delle preleggi. L’INPS ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo anche il mancato possesso dei requisiti da parte di alcuni ricorrenti e prospettando genericamente un possibile contrasto dell’art. 6-bis con gli artt. 3 e 81 della Costituzione. Il giudice ha verificato che i ricorrenti appartenevano alle forze di polizia, erano cessati dal servizio a domanda dopo avere compiuto 55 anni e possedevano almeno 35 anni di servizio utile; per alcuni, la documentazione attestava periodi di servizio superiori a 41 anni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ordinando all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali figurativi. Il Collegio ha ritenuto applicabile il beneficio anche al personale collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis non è stato considerato perentorio, poiché la disposizione non prevede espressamente una decadenza e la sua formulazione non consente di ricavare una conseguenza decadenziale. Il giudice ha inoltre escluso la rilevanza della questione di costituzionalità, formulata in modo generico dall’INPS, richiamando la perdurante vigenza dell’art. 6-bis e l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nonché la giurisprudenza del Consiglio di Stato. È stata respinta anche l’eccezione relativa al mancato possesso dei requisiti da parte di alcuni ricorrenti, risultando dagli atti periodi di servizio superiori a 35 anni. Sulle somme dovuti spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine per presentare la domanda di pensionamento non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta decadenza in assenza di un’espressa previsione normativa.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto

    La norma conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini del trattamento di fine rapporto, anche per le forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    È richiamato quale fondamento normativo della domanda di riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Le somme riconosciute a titolo previdenziale sono maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali riconosciute.

  • art. 3 Costituzione

    La questione di costituzionalità prospettata dall’INPS è stata ritenuta generica e non rilevante ai fini della decisione.

  • art. 81 Costituzione

    Il richiamo alla sostenibilità finanziaria non consente di attribuire alla norma un significato contrario al suo espresso contenuto legislativo.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza quando la legge non preveda espressamente tale conseguenza.
  • L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
  • In presenza di un’espressa previsione legislativa attributiva di un beneficio previdenziale, esigenze generali di sostenibilità finanziaria non possono giustificare un’interpretazione giudiziale che attribuisca alla disposizione un contenuto opposto a quello desumibile dal suo testo.
  • Il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali comporta il riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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