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Ordinanza

Ordinanza n. 6478/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 11236/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 16952/2014, pubblicata in data 18.12.2015, notificata in data 06.05.2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 11236/2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 11236/2015 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, chiedendo anche la fissazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'amministrazione ha chiesto il rinvio della camera di consiglio per depositare le attestazioni di pagamento, sostenendo che la sentenza presupposta non dispone la liquidazione degli accessori di legge e compensa le spese processuali e che, una volta comprovato il pagamento di quanto indicato nel decreto dell'Ambito Territoriale di Roma adottato in esecuzione della sentenza, potrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né ha deciso sulla richiesta di astreinte. Ha accolto la richiesta dell'amministrazione di rinviare la trattazione e ha fissato la nuova camera di consiglio al 17 giugno 2026, al fine di consentire il deposito delle attestazioni di pagamento relative all'esecuzione della sentenza presupposta. La pronuncia è quindi interlocutoria e non accerta né l'avvenuto adempimento né l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta del ricorrente di fissazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la richiesta non è esaminata nel merito nell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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