Sentenza del 20/07/2016 n. 2041 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società agricola - esercizio opzione - art. 1, comma 1093, l. n. 296/06 - determinazione del reddito su base catastale - termine - inizio anno solare - non è necessario - inizio del periodo d'imposta o attività - è valido.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006 per determinare il reddito secondo il criterio catastale previsto dall'art. 32 del TUIR, anziché mediante il metodo analitico basato su costi, ricavi e rimanenze. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto invalida l'opzione, sostenendo che essa dovesse essere esercitata dall'inizio dell'anno solare. La società ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, per una società di capitali, il riferimento temporale dovesse essere l'inizio del periodo d'imposta individuato ai sensi dell'art. 76 del TUIR, coincidente nel caso concreto con il periodo successivo alla trasformazione societaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello della società, ritenendo valida l'opzione esercitata dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione in società a responsabilità limitata. Ha quindi annullato la sentenza di primo grado e, conseguentemente, l'avviso di accertamento fondato sul disconoscimento del regime catastale. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006
Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi.
La norma consente alle società agricole aventi i requisiti previsti di optare per la determinazione del reddito su base catastale.
Art. 1, d.P.R. n. 442/1997
L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Il requisito temporale non impone necessariamente l'inizio dell'anno solare, ma richiede che il regime sia applicato coerentemente dall'inizio dell'anno o dell'attività, intendendo quest'ultima anche come inizio del periodo d'imposta rilevante.
Art. 2, d.m. n. 213/2007
Ai fini delle modalità di esercizio dell'opzione di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
Le modalità di esercizio dell'opzione prevista per le società agricole sono disciplinate, in quanto compatibili, dalle regole generali sulle opzioni fiscali e contabili del d.P.R. n. 442/1997.
Art. 76, comma 2, TUIR
Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.
Per le società di capitali il periodo d'imposta coincide con l'esercizio o periodo di gestione previsto dalla legge o dall'atto costitutivo; pertanto l'opzione può essere esercitata dall'inizio di tale periodo, anche se esso comincia durante l'anno solare.
Art. 32 TUIR
Costituisce il regime di determinazione del reddito agrario al quale la società agricola può optare ai sensi dell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 9028/2011
È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'opzione può essere validamente esercitata dall'inizio del periodo d'imposta o dell'attività, senza necessità che coincida con l'inizio dell'anno solare.
Massime di principio
- Quando una norma richiede che un'opzione fiscale sia esercitata dall'inizio dell'anno o dell'attività, per le società di capitali il riferimento può essere l'inizio del periodo d'imposta previsto dall'atto costitutivo o dall'ordinamento societario, anche se tale periodo inizia nel corso dell'anno solare.
- In caso di trasformazione societaria, il primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione può costituire il momento iniziale dal quale esercitare validamente un'opzione fiscale, purché siano posseduti tutti i requisiti sostanziali richiesti.
- L'opzione può risultare da comportamenti concludenti e dalla concreta applicazione del regime prescelto, non necessariamente da una formalità preventiva, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Le interpretazioni amministrative non possono restringere il significato della legge quando il testo normativo collega la decorrenza dell'opzione all'inizio del periodo d'imposta o dell'attività, anziché esclusivamente all'inizio dell'anno solare.
- Per invocare un regime agevolativo è comunque necessario verificare sia i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma sia la coerenza della contabilità e delle dichiarazioni con il regime prescelto dall'inizio del periodo rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 68 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 184 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 188 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 20 lug 2016Sentenza del 20/07/2016 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →