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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 5745 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Soggetto coerede - Immobili ereditati - Preesistente locazione - Naturale scadenza - Avvenuto raggiungimento - Istanza cessazione locazione - Obbligo presentazione - Non sussiste - Reddito fabbricati - Ente impositore - Reiterata imputazione - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima. È stato affermato che, in caso di cessazione della locazione per naturale scadenza del contratto, il coerede non è tenuto a presentare un'istanza di cessazione della locazione se non sussiste uno specifico obbligo dichiarativo a suo carico. Di conseguenza, non era legittimo reiterare l'imputazione dei maggiori redditi di fabbricati nei suoi confronti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ereditato quote-parti di immobili già oggetto di locazione. I contratti di locazione erano giunti alla loro naturale scadenza, ma il coerede non aveva presentato un'istanza di cessazione della locazione. L'ente impositore aveva tuttavia continuato a imputargli i relativi redditi di fabbricati, ritenendo rilevante l'assenza di tale adempimento. La contestazione riguardava quindi l'inesistenza dell'obbligo, in capo al coerede, di presentare una specifica istanza di cessazione quando la locazione fosse cessata per naturale scadenza.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La disposizione è richiamata in relazione agli adempimenti connessi alla cessazione o agli eventi riguardanti i contratti di locazione. Nel caso esaminato, non è stato ritenuto configurabile un obbligo del coerede di presentare un'istanza quando il contratto fosse cessato per naturale scadenza.

  • Circolare ministeriale n. 12 del 16 gennaio 1998

    La prassi amministrativa è richiamata quale riferimento per gli adempimenti relativi alla cessazione dei contratti di locazione; non può però fondare una pretesa fiscale in assenza di un effettivo obbligo a carico del contribuente.

Massime di principio

  • La naturale scadenza di un contratto di locazione non equivale necessariamente a una cessazione soggetta a istanza o comunicazione da parte di ogni soggetto subentrato nel rapporto.
  • Il coerede o comproprietario subentrato in una locazione non può essere assoggettato automaticamente a maggiori redditi sulla sola base dell'assenza di un'istanza di cessazione, se tale adempimento non era dovuto.
  • L'amministrazione finanziaria deve verificare l'effettiva esistenza del rapporto locativo e del reddito imponibile, senza reiterare l'imputazione fiscale sulla base di un adempimento formale non previsto.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la data di naturale scadenza del contratto, la successione ereditaria e l'eventuale assenza di obblighi dichiarativi specifici, così da contestare pretese fondate esclusivamente sulla mancata comunicazione di cessazione.

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