Sentenza n. 775/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Biella, Giudice Dott.ssa Francesca Marchese, n. 46/2025 del 6.03.2025, pronunciata nel giudizio n. R.G.L. 98/2024, notificata in data 18.03.2025, non impugnata e passata in giudicato in data 18.04.2025, con la quale è stato accertato il diritto dei ricorrenti “a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione agli anni scolastici indicati”, come determinati nella sentenza stessa in favore di ciascun ricorrente e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere il suddetto beneficio, “mediante accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente o con mezzi equivalenti che ne assicurino i vincoli legali di utilizzo”. “Il tutto con interessi legali dal dovuto al saldo” ed oltre al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del legale antistatario, come liquidate nella sentenza stessa, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere al pagamento del risultante dovuto in favore dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Biella che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Biella n. 46/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1 l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero al pagamento mediante accredito sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente o con mezzi equivalenti, oltre interessi legali e spese di lite. Prima della camera di consiglio l'Amministrazione ha corrisposto le somme spettanti a sei ricorrenti, mentre non aveva ancora adempiuto nei confronti della restante ricorrente. La difesa ha pertanto insistito per l'ottemperanza limitatamente a quest'ultima e ha chiesto la refusione delle spese in favore di tutte le ricorrenti, anche in base alla soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti delle sei ricorrenti già soddisfatte, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nei confronti della ricorrente ancora insoddisfatta ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme liquidate nella sentenza del Tribunale di Biella entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dall'infruttuoso decorso del termine concesso all'Amministrazione. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza sino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in caso di persistente inadempimento, sino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta. Le spese di lite, quantificate in 1.300 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e il contributo unificato sono stati posti a carico dell'Amministrazione, poiché essa aveva adempiuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quota non riportata nel testo
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quota non riportata nel testo
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quota non riportata nel testo
Consente di fissare una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni ulteriore violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 93 c.p.c.
eventuale quota non riportata nel testo
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente rispetto a una parte dei ricorrenti durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a tali posizioni e prosegue il giudizio per le pretese ancora insoddisfatte.
- L'Amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza; in caso di persistente inerzia, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di ulteriore inerzia, fino al momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta.
- L'adempimento parziale e successivo alla proposizione del ricorso non esclude la soccombenza dell'Amministrazione ai fini della regolazione delle spese, che possono essere poste a suo carico anche in relazione alle posizioni per le quali la materia del contendere è cessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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