Cassazione Penale, Ordinanza n. 33320/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati, in concorso e in continuazione, per il tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, qualificato in via alternativa rispetto all'originaria tentata estorsione, e per incendio in danno di una rimessa pertinenziale a un immobile delle persone offese. La Corte di appello di Torino aveva confermato la decisione del Tribunale di Asti, irrogando a ciascuno la pena di due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno alle parti civili. Con due motivi di ricorso, gli imputati hanno denunciato contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la loro responsabilità per l'incendio, nonché violazione di legge e vizio motivazionale per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 423 c.p., anziché dell'art. 424 c.p. La Corte ha ritenuto che le censure riproponessero quelle già dedotte in appello e mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La responsabilità è stata ritenuta sorretta da elementi convergenti: il pregresso dissidio con le persone offese e le minacce; la presenza, vicino al luogo e al momento dell'incendio, di un veicolo noleggiato e utilizzato da uno degli imputati; la compatibilità tra i tabulati telefonici e i dati della scatola nera; le comunicazioni tra i due imputati, con riferimenti all'accensione e al calore; e la pubblicazione sui social di un contenuto volto a simulare la presenza dell'utilizzatore del veicolo in altro luogo. Quanto alla qualificazione come incendio doloso, la Corte ha valorizzato l'estensione e la violenza delle fiamme, il parziale crollo del tetto e la durata delle operazioni di spegnimento, nonché la consapevolezza e volontà degli autori circa la propagazione delle fiamme, considerata la natura della rimessa, la vicinanza a un'abitazione e la presenza di materiali combustibili e mezzi alimentati a carburante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo le censure manifestamente infondate e dirette a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da illogicità e che la qualificazione del fatto come incendio ai sensi dell'art. 423 c.p. era congruamente giustificata sia sul piano oggettivo, per la forza espansiva e la concreta diffusività delle fiamme, sia sul piano soggettivo, per la consapevolezza della propagazione e la volontà dell'evento più grave. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 423 c.p.
L'incendio è configurabile quando l'evento è voluto con fiamme dotate di caratteristiche e violenza tali da tendere a propagarsi, creando un effettivo pericolo per la pubblica incolumità.
art. 424 c.p.
Il danneggiamento seguito da incendio si distingue dall'incendio per l'elemento soggettivo: richiede il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che dal fatto derivi un incendio con caratteristiche espansive e pericolose.
art. 81 c.p.
La sentenza dà atto che i reati contestati erano avvinti dalla continuazione.
art. 610 c.p.
La condanna riguardava il tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, richiamato nella qualificazione del capo A.
art. 393 c.p.
L'originaria contestazione di tentata estorsione è stata derubricata nel tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
art. 629 c.p.
La sentenza indica che l'imputazione originaria del capo A riguardava la tentata estorsione in concorso, successivamente derubricata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Le doglianze motivazionali sono state ritenute non deducibili in quanto volte a ottenere una rivalutazione del merito e non evidenziavano illogicità manifesta della motivazione.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione sono inammissibili quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecitano una diversa e alternativa ricostruzione del fatto o una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.
- Il delitto di incendio si distingue dal danneggiamento seguito da incendio in base all'elemento soggettivo: il primo richiede il dolo generico, consistente nella volontà di cagionare un incendio caratterizzato da fiamme dotate di forza espansiva e concretamente pericolose per la pubblica incolumità; il secondo richiede il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza previsione o volizione di un incendio con tali caratteristiche.
- La qualificazione del fatto come incendio può essere fondata, sul piano oggettivo, sulla violenza e capacità espansiva delle fiamme, sulla compromissione strutturale del manufatto e sulla durata e complessità delle operazioni di spegnimento, anche quando non sia stata accertata la specifica modalità di innesco.
- La consapevolezza del dolo di incendio può essere desunta dalle caratteristiche del bene aggredito, dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili, dalla vicinanza a edifici abitati e da ulteriori elementi dai quali emerga la previsione della propagazione delle fiamme e la volontà dell'evento più grave.
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