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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33320/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

Gli imputati erano stati condannati, in concorso e in continuazione, per il tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, qualificato in via alternativa rispetto all'originaria tentata estorsione, e per incendio in danno di una rimessa pertinenziale a un immobile delle persone offese. La Corte di appello di Torino aveva confermato la decisione del Tribunale di Asti, irrogando a ciascuno la pena di due anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione, oltre al risarcimento del danno alle parti civili. Con due motivi di ricorso, gli imputati hanno denunciato contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la loro responsabilità per l'incendio, nonché violazione di legge e vizio motivazionale per la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 423 c.p., anziché dell'art. 424 c.p. La Corte ha ritenuto che le censure riproponessero quelle già dedotte in appello e mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La responsabilità è stata ritenuta sorretta da elementi convergenti: il pregresso dissidio con le persone offese e le minacce; la presenza, vicino al luogo e al momento dell'incendio, di un veicolo noleggiato e utilizzato da uno degli imputati; la compatibilità tra i tabulati telefonici e i dati della scatola nera; le comunicazioni tra i due imputati, con riferimenti all'accensione e al calore; e la pubblicazione sui social di un contenuto volto a simulare la presenza dell'utilizzatore del veicolo in altro luogo. Quanto alla qualificazione come incendio doloso, la Corte ha valorizzato l'estensione e la violenza delle fiamme, il parziale crollo del tetto e la durata delle operazioni di spegnimento, nonché la consapevolezza e volontà degli autori circa la propagazione delle fiamme, considerata la natura della rimessa, la vicinanza a un'abitazione e la presenza di materiali combustibili e mezzi alimentati a carburante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo le censure manifestamente infondate e dirette a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da illogicità e che la qualificazione del fatto come incendio ai sensi dell'art. 423 c.p. era congruamente giustificata sia sul piano oggettivo, per la forza espansiva e la concreta diffusività delle fiamme, sia sul piano soggettivo, per la consapevolezza della propagazione e la volontà dell'evento più grave. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    L'incendio è configurabile quando l'evento è voluto con fiamme dotate di caratteristiche e violenza tali da tendere a propagarsi, creando un effettivo pericolo per la pubblica incolumità.

  • art. 424 c.p.

    Il danneggiamento seguito da incendio si distingue dall'incendio per l'elemento soggettivo: richiede il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che dal fatto derivi un incendio con caratteristiche espansive e pericolose.

  • art. 81 c.p.

    La sentenza dà atto che i reati contestati erano avvinti dalla continuazione.

  • art. 610 c.p.

    La condanna riguardava il tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, richiamato nella qualificazione del capo A.

  • art. 393 c.p.

    L'originaria contestazione di tentata estorsione è stata derubricata nel tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

  • art. 629 c.p.

    La sentenza indica che l'imputazione originaria del capo A riguardava la tentata estorsione in concorso, successivamente derubricata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Le doglianze motivazionali sono state ritenute non deducibili in quanto volte a ottenere una rivalutazione del merito e non evidenziavano illogicità manifesta della motivazione.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione sono inammissibili quando, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, sollecitano una diversa e alternativa ricostruzione del fatto o una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.
  • Il delitto di incendio si distingue dal danneggiamento seguito da incendio in base all'elemento soggettivo: il primo richiede il dolo generico, consistente nella volontà di cagionare un incendio caratterizzato da fiamme dotate di forza espansiva e concretamente pericolose per la pubblica incolumità; il secondo richiede il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza previsione o volizione di un incendio con tali caratteristiche.
  • La qualificazione del fatto come incendio può essere fondata, sul piano oggettivo, sulla violenza e capacità espansiva delle fiamme, sulla compromissione strutturale del manufatto e sulla durata e complessità delle operazioni di spegnimento, anche quando non sia stata accertata la specifica modalità di innesco.
  • La consapevolezza del dolo di incendio può essere desunta dalle caratteristiche del bene aggredito, dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili, dalla vicinanza a edifici abitati e da ulteriori elementi dai quali emerga la previsione della propagazione delle fiamme e la volontà dell'evento più grave.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoIncendio e disastroImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioIncolumità pubblicaProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneDolo eventuale

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