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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26111 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito del sequestro di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, l'Agenzia delle Entrate aveva accertato, con metodo induttivo, maggiori redditi e ricavi ai fini IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2000, poiché il contribuente non aveva istituito né conservato le scritture contabili obbligatorie. L'Ufficio aveva considerato come ricavi anche i versamenti e i prelievi risultanti dai conti bancari intestati al contribuente o sui quali egli era delegato a operare, in assenza di giustificazioni. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto fondata la pretesa, ma aveva ridotto equitativamente del 50% l'imponibile, ritenendo che non tutte le movimentazioni fossero riconducibili all'attività commerciale e che l'attività illecita non producesse necessariamente utili corrispondenti. L'Agenzia ha impugnato tale riduzione, sostenendo che la normativa prevede una presunzione legale relativa per cui le movimentazioni bancarie non giustificate si considerano ricavi o compensi, salvo prova contraria specifica del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che la Commissione tributaria regionale non poteva ridurre in via equitativa l'imponibile, poiché la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata soltanto mediante una prova contraria puntuale, riferita ai singoli accrediti e prelievi, alla loro provenienza, destinazione e causa giustificativa. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. G.E. è stato condannato a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    I singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    La norma introduce una presunzione legale relativa secondo cui i dati risultanti dai conti bancari possono essere utilizzati per determinare maggiori operazioni imponibili IVA. Il contribuente può vincerla solo fornendo una prova concreta e specifica dell'irrilevanza fiscale delle singole movimentazioni o della loro già avvenuta inclusione nelle dichiarazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    I prelevamenti e gli importi riscossi ... sono considerati ricavi o compensi ... ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell'imponibile.

    La norma consente di presumere che versamenti, incassi e, nei casi previsti, prelievi bancari costituiscano ricavi o compensi imponibili quando non siano giustificati. La presunzione è relativa e richiede al contribuente di indicare e dimostrare, per ogni movimento, il beneficiario, la provenienza, la destinazione e la causa non reddituale o già dichiarata.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Poiché la Corte ha ritenuto già sufficienti gli elementi acquisiti e non necessari ulteriori accertamenti, ha cassato la sentenza e deciso direttamente rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È il parametro processuale utilizzato dall'Agenzia per denunciare l'errata applicazione delle norme sulle presunzioni bancarie da parte della Commissione tributaria regionale.

  • Articoli 3 e 53 della Costituzione

    La Corte richiama il precedente della Corte costituzionale secondo cui la presunzione legale relativa fondata sulle movimentazioni bancarie è compatibile con i principi di uguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento bancario, le movimentazioni risultanti dai conti possono essere trattate dall'Amministrazione finanziaria come ricavi o compensi imponibili, nei limiti previsti dalla legge, anche quando il contribuente non abbia una contabilità regolare.
  • La presunzione bancaria è relativa, non assoluta: il contribuente può superarla, ma deve fornire una giustificazione analitica per le singole operazioni, dimostrando provenienza, destinatario, causa e irrilevanza reddituale oppure l'avvenuta contabilizzazione e dichiarazione.
  • Non è sufficiente sostenere genericamente che alcuni movimenti riguardano rapporti personali, prestiti, trasferimenti, restituzioni o attività non imponibili; tali circostanze devono essere documentate con elementi oggettivi e verificabili.
  • Il giudice tributario non può ridurre automaticamente e in via equitativa l'imponibile accertato sulla base di una mera valutazione probabilistica o del carattere illecito dell'attività. Una riduzione è possibile solo se fondata su specifici elementi probatori.
  • Il carattere illecito dell'attività economica non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale dei proventi né consente di presumere automaticamente che i ricavi siano inferiori alle movimentazioni bancarie: occorre una prova concreta dei costi, delle perdite o della diversa natura delle somme.
  • Chi riceve un accertamento bancario dovrebbe ricostruire tempestivamente ogni movimento contestato, predisponendo documentazione bancaria, contratti, fatture, ricevute, scritture private e dichiarazioni dei soggetti coinvolti, perché una contestazione generica normalmente non è sufficiente.

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