Sentenza n. 2518/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del T.F.S. che aveva negato l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha impugnato il prospetto di liquidazione del T.F.S. con cui l'I.N.P.S. non aveva riconosciuto i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, chiedendo anche l'accertamento del diritto al ricalcolo del T.F.S. e la condanna dell'Istituto alla rideterminazione dell'indennità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'unico motivo dedotto censurava la violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, nonché l'eccesso di potere per violazione di legge, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
La decisione
Nel corso del giudizio l'I.N.P.S. ha integralmente riliquidato il T.F.S. secondo la pretesa azionata, soddisfacendo il bene della vita richiesto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente era stata pienamente soddisfatta. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che l'accoglimento spontaneo dell'istanza, intervenuto dopo la proposizione del ricorso e non contestato dall'I.N.P.S., dimostrasse la fondatezza della pretesa e ha condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La disposizione è stata invocata quale base del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del T.F.S.; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'interpretazione, stante la cessazione della materia del contendere.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'interpretazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il motivo non è stato deciso nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai principi di economicità, efficienza ed efficacia; il motivo non è stato deciso nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame dei motivi di illegittimità.
- L'accoglimento spontaneo della pretesa da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso può fondare, ai fini della regolazione delle spese, una valutazione di soccombenza virtuale a carico dell'amministrazione, quando evidenzi la fondatezza della pretesa e non sia contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →