Ordinanza n. 10341/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di rifiuto del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato espresso dall'Ambasciata d'Italia in New Delhi del 12.09.2025 e comunicato in data 23.09.2025 - ordinare alle Amministrazioni resistenti, per quanto di loro competenza, il rilascio del predetto visto entro un fissato termine - condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore dei legali e al rimborso del contributo unificato versato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13\5\2026 : Annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutti gli atti e/o provvedimenti citati e prodotti dall’Avvocatura Generale dello Stato per conto del MAECI, conosciuti e non, inclusa la presunta revoca del Nulla Osta n. P-LT/L/Q/2025/101276 da parte della Prefettura di Latina- Sportello Unico Immigrazione (SUI), mai notificata al ricorrente, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto/ consequenziale o comunque connesso con quelli oggetto di impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta al lavoro da parte della Prefettura di Latina - Sportello Unico Immigrazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi e, con motivi aggiunti, la revoca del nulla osta al lavoro emessa dalla Prefettura di Latina e depositata in giudizio dall’amministrazione. L’amministrazione resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale della sede romana del TAR Lazio in favore della sede staccata di Latina, sostenendo che l’atto prefettizio avrebbe attratto anche la cognizione del diniego del visto. Il Collegio ha ritenuto tempestiva l’eccezione, poiché proposta in relazione ai motivi aggiunti e non al ricorso introduttivo. Quanto al merito della questione di competenza, ha rilevato il recente orientamento secondo cui il diniego del visto per lavoro subordinato è connesso, per accessorietà, alla revoca del nulla osta al lavoro. Ha tuttavia escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., osservando che tale disposizione disciplina l’impugnazione cumulativa dell’atto conseguenziale lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo, non ogni ipotesi di connessione tra provvedimenti. Nel caso concreto, la revoca del nulla osta era autonomamente e immediatamente lesiva e l’interesse a ricorrere sorgeva già al momento della sua adozione. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità del principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 13 del 2013, poiché la revoca del nulla osta impugnata con motivi aggiunti non era successiva e consequenziale al diniego del visto; applicarlo avrebbe comportato che l’atto successivo, impugnato anteriormente, attraesse la competenza relativa all’atto presupposto impugnato successivamente.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né la sospensione degli atti impugnati. Ha disposto la trasmissione del giudizio al Presidente del TAR Lazio ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., affinché assuma la decisione definitiva sull’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’amministrazione, relativa alla competenza della sede staccata di Latina. La pronuncia è quindi interlocutoria quanto alla competenza e al merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
La decisione definitiva sull’eccezione di incompetenza deve essere assunta dal Presidente del TAR; il Collegio trasmette a tal fine gli atti del giudizio.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La disposizione riguarda i casi di impugnazione cumulativa dell’atto immediatamente lesivo e dell’atto presupposto non immediatamente lesivo; non disciplina ogni ipotesi di connessione e non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
Adunanza Plenaria n. 13/2013
Il principio non è applicabile quando l’atto impugnato con motivi aggiunti non è successivo e consequenziale rispetto all’atto già impugnato, poiché ciò determinerebbe un’inversione logica nell’attrazione della competenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’eccezione di incompetenza territoriale proposta in relazione ai motivi aggiunti è tempestiva se il relativo termine decorre dalla proposizione dei motivi aggiunti, anziché dal deposito del ricorso introduttivo.
- Il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato è connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta al lavoro, ai fini della valutazione della competenza territoriale.
- L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. disciplina esclusivamente l’attrazione della competenza relativa all’atto presupposto non immediatamente lesivo da parte dell’atto conseguenziale lesivo; non si applica quando l’atto presupposto è autonomamente e immediatamente lesivo.
- Il principio sull’attrazione della competenza in caso di impugnazione mediante motivi aggiunti di atti connessi non opera quando l’atto impugnato successivamente non è successivo e consequenziale rispetto a quello impugnato anteriormente; i motivi aggiunti costituiscono soltanto la forma processuale dell’impugnazione di atti connessi sopravvenuti o conosciuti in pendenza del giudizio.
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