Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 663/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Seconda, n. 3484/2022, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202300640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 3484/2022, che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione a demolire del 25 marzo 2016 e il diniego di accertamento di conformità; l’ingiunzione riguardava un prefabbricato abusivo di 158 mq e altezza di 4,10 m.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario aveva impugnato l’ingiunzione a demolire del 25 marzo 2016, relativa a un prefabbricato di 158 mq con struttura in ferro ancorata a plinti in cemento armato e copertura piana, nonché il diniego di sanatoria. In primo grado aveva dedotto che l’ingiunzione era stata emessa durante la pendenza di procedimenti di sanatoria e che non erano state comunicate l’avvio del procedimento e le ragioni ostative; aveva inoltre contestato la necessità della doppia conformità, sostenendo che le opere, asseritamente pertinenziali e precarie, fossero regolarizzabili, e lamentato l’insufficiente confutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. In appello ha riproposto tali censure e ha aggiunto che, dopo la definizione dell’istanza ex art. 36, avrebbe dovuto essere emessa una nuova ingiunzione con un nuovo termine di 90 giorni; ha contestato anche l’assegnazione, nel diniego, del solo termine residuo di 22 giorni. La domanda di condono ex l. 326/2003, presentata il 9 dicembre 2004, era stata respinta il 22 ottobre 2015 e il diniego notificato il 23 ottobre 2015; l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 era stata presentata il 6 giugno 2016, dopo la notifica dell’ingiunzione, avvenuta il 30 marzo 2016.

La decisione

Il CGARS respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR. Il primo motivo è infondato: l’istanza ex art. 36, presentata dopo l’ingiunzione, ne sospende temporaneamente l’efficacia e l’eseguibilità, ma non la caduca; trascorsi 60 giorni senza accoglimento, si forma il silenzio-rigetto e l’ordine riprende efficacia senza necessità di una nuova ingiunzione. Il secondo motivo è infondato perché l’ingiunzione del 25 marzo 2016 è successiva al diniego del condono del 22 ottobre 2015, perciò non fu emanata durante la pendenza della domanda di condono. Il terzo motivo, relativo alla pretesa natura pertinenziale e precaria delle opere e alla loro regolarizzabilità, è infondato e generico: non sono state indicate le ragioni concrete della conformità urbanistica né prodotti elementi tecnici idonei; la sanatoria ordinaria richiede la doppia conformità al momento della realizzazione e della domanda. Il quarto motivo è infondato: il diniego ex art. 36 è vincolato e deve motivare sulla conformità urbanistico-edilizia dell’opera nei due momenti rilevanti; l’appellante non ha indicato i parametri urbanistici che avrebbero consentito la sanatoria, sicché non sussiste il dedotto difetto di motivazione per mancato superamento delle osservazioni. Il quinto motivo è infondato: il termine di 90 giorni per demolire è sospeso, non interrotto, durante la pendenza dell’istanza di accertamento di conformità; dopo il rigetto riprende a decorrere per la parte residua, senza nuova ingiunzione o assegnazione integrale del termine. Il Collegio richiama inoltre il principio dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 31 luglio 2026 sulla sospensione del termine in presenza di pronunce giurisdizionali favorevoli al ricorrente e sulla sua ripresa dopo una pronuncia di segno contrario, salva la verifica concreta dell’esigibilità e la possibilità di chiedere un ulteriore congruo termine. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001

    Una volta, infatti, decorsi 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, la richiesta di permesso in sanatoria doveva intendersi rifiutata ai sensi dell’art. 36 co. 3 D.P.R. n.380/2001, assumendo il successivo provvedimento espresso di diniego la valenza di un atto di conferma del precedente rigetto formatosi per silenzio.

    L’istanza di accertamento di conformità sospende temporaneamente l’efficacia e l’eseguibilità dell’ordine di demolizione; decorso il termine di 60 giorni senza accoglimento, si forma il silenzio-rigetto e l’ordine riacquista efficacia. La sanatoria ordinaria richiede la doppia conformità urbanistica.

  • artt. 38, 43 e 44 l. 47/1985

    Ed invero, per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della L. n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, l’Amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono che impone una nuova valutazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre, in caso di rigetto, l’Autorità Amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione a demolire, fissando un nuovo termine per consentire all’interessato di ottemperare.

    La domanda di condono presentata in pendenza di un ordine repressivo impone l’esame prioritario dell’istanza; il rigetto comporta la necessità di una nuova ingiunzione a demolire con un nuovo termine. Nel caso concreto, tuttavia, il condono era stato respinto prima dell’ingiunzione impugnata.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Ed invero, per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della L. n. 47 del 1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, l’Amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono che impone una nuova valutazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre, in caso di rigetto, l’Autorità Amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione a demolire, fissando un nuovo termine per consentire all’interessato di ottemperare.

    La disciplina del condono edilizio richiamata dal decreto-legge impone di definire la domanda prima di procedere con la repressione definitiva dell’abuso; se il condono è negato, occorre reiterare l’ordine con un nuovo termine.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Come ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 14/03/2023, n. 2660), il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all’epoca di realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001.

    Nel procedimento vincolato di accertamento di conformità, la motivazione del diniego può limitarsi alla verifica della conformità dell’opera alle prescrizioni applicabili nei due momenti rilevanti; l’obbligo di confutare analiticamente le osservazioni non può prescindere dalla dimostrazione, da parte dell’interessato, della doppia conformità.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’Amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine.

    Il termine di 90 giorni per ottemperare all’ordine di demolizione è sospeso, e non interrotto, nelle ipotesi indicate dal principio richiamato; riprende a decorrere dopo la comunicazione di una pronuncia di segno contrario, ferma la verifica concreta dell’esigibilità nel tempo residuo e la possibilità di chiedere un congruo termine ulteriore.

Massime di principio

  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, successiva all’ingiunzione di demolizione, non la caduca: ne sospende temporaneamente l’efficacia e l’eseguibilità per il tempo previsto per la definizione dell’istanza. In caso di rigetto espresso o di silenzio-rigetto, l’ordine riacquista efficacia e non occorre adottare una nuova ingiunzione né assegnare un nuovo termine integrale di 90 giorni.
  • La domanda di condono edilizio e l’istanza di accertamento di conformità sono istituti distinti quanto agli effetti sugli ordini repressivi: la domanda di condono presentata prima dell’ingiunzione impone l’esame prioritario e, se respinta, richiede una nuova ingiunzione con un nuovo termine; l’istanza ex art. 36 determina invece una sospensione temporanea, non un effetto caducante.
  • Il rilascio del permesso in sanatoria ordinaria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza. L’onere di dimostrare tale conformità grava sull’interessato, che deve indicare i parametri urbanistici pertinenti e fornire elementi idonei a sostegno della pretesa.
  • Il diniego dell’accertamento di conformità, essendo espressione di attività vincolata, deve motivare sulla corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie applicabili nei due momenti rilevanti; non è richiesta una motivazione ulteriore quando l’interessato non abbia concretamente dimostrato la doppia conformità.
  • Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 è sospeso, non interrotto, dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado favorevole al ricorrente e riprende dopo la comunicazione di una pronuncia di segno contrario. Resta salva la verifica concreta dell’esigibilità dell’esecuzione nel tempo residuo e la possibilità per l’interessato di chiedere un ulteriore congruo termine.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.