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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20428/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso dell’imposta di registro, versata in misura proporzionale da un’azienda ospedaliera universitaria siciliana in relazione a un atto pubblico del 5 giugno 2006 stipulato per l’acquisto, mediante cessione volontaria, di aree espropriande destinate alla realizzazione dell’ospedale di Librino. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto per difetto di prova del pagamento; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece accolto la domanda, ritenendo provato il versamento e soprattutto applicabile l’esenzione dall’imposta di registro prevista per gli atti di esproprio quando l’espropriante o l’acquirente è lo Stato, in combinato disposto con la norma regionale siciliana che equipara la Regione e gli enti da essa dipendenti alle amministrazioni statali ai fini delle imposte di spettanza regionale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 1 della legge regionale siciliana n. 6/1952. Secondo la ricorrente, la norma agevolativa ha carattere eccezionale e va interpretata letteralmente e in senso tassativo, sicché non può estendersi analogicamente ad un’azienda ospedaliero-universitaria, dotata di autonoma personalità giuridica e non assimilabile allo Stato né a un ufficio o organo dell’ente territoriale; inoltre l’imposta di registro è un tributo statale, riservato alla disciplina del legislatore statale, e non può essere oggetto di una estensione regionale del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto il rilievo secondo cui l’esenzione dall’imposta di registro prevista per gli atti di esproprio opera solo quando l’espropriante o l’acquirente sia lo Stato-persona, con interpretazione restrittiva delle norme agevolative fiscali e senza possibilità di estensione a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale. Ha inoltre escluso che la norma regionale siciliana potesse estendere il beneficio, osservando che l’imposta di registro rientra nella materia dell’ordinamento tributario dello Stato e che, in ogni caso, un’azienda ospedaliero-universitaria, pur inserita nella programmazione sanitaria regionale, è dotata di autonoma personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, e quindi non può essere considerata organo o amministrazione dipendente dalla Regione ai fini dell’esenzione. La sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso proposto dall’azienda ospedaliera contro il silenzio-rifiuto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la complessità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato"

    Norma agevolativa di stretta interpretazione: l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio vale solo per lo Stato-persona e non si estende ad altri soggetti pubblici, neppure se svolgono funzioni amministrative o siano partecipati/controllati da enti pubblici.

  • art. 1, legge reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6

    "la Regione Siciliana e gli Organi ed Amministrazioni da essa dipendenti fruiscono dello stesso trattamento stabilito per le Amministrazioni dello Stato"

    La disposizione regionale non può ampliare l’ambito di applicazione di un’esenzione fiscale prevista dalla legge statale per un tributo statale; inoltre un’azienda ospedaliero-universitaria, per la sua autonomia giuridica e gestionale, non è un organo o un’amministrazione dipendente dalla Regione.

  • art. 36 Statuto della Regione Siciliana

    Richiamato per affermare che il gettito dell’imposta di registro rientra tra le entrate di spettanza regionale, ma senza trasformare il tributo in imposta regionale autonoma.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

    Richiamato per ribadire la destinazione regionale del gettito, senza incidere sulla natura statale della disciplina del tributo.

  • art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

    L’imposta di registro, in quanto istituita e regolata dalla legge statale, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

  • art. 14 Statuto della Regione Siciliana

    Non include la materia tributaria tra quelle di potestà legislativa esclusiva della Regione.

  • art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Gli atti di cessione volontaria posti in essere in dipendenza di una procedura espropriativa producono i medesimi effetti dell’atto di esproprio.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2, commi 6 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Le aziende ospedaliero-universitarie hanno autonoma personalità giuridica e autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, pur operando nella programmazione sanitaria regionale e universitaria.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o oltre il loro tenore letterale.
  • L’esenzione dall’imposta di registro per gli atti di esproprio spetta solo quando il soggetto espropriante o acquirente sia lo Stato-persona, non essendo sufficiente la mera natura pubblica o la riconducibilità funzionale dell’ente a un’amministrazione pubblica.
  • La circostanza che il gettito di un tributo sia attribuito a una Regione non muta la natura statale del tributo né consente al legislatore regionale di ampliare l’ambito applicativo di agevolazioni fiscali riservate dalla legge statale.
  • Un ente dotato di autonoma personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale non può essere qualificato, ai fini di un beneficio fiscale previsto per le amministrazioni statali o per gli organi dipendenti dalla Regione, come mero organo o amministrazione dipendente dell’ente territoriale.
  • Quando la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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