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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Fermo – Sezione Lavoro n. 141/2025 pubblicata il 24 giugno 2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, con cui è stato riconosciuto, in favore dell’istante, il diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" e alla conseguente liquidazione dello stesso;

Giustizia amministrativa202500774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 141/2025, relativa al riconoscimento del diritto al bonus carta docente e alla liquidazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 141/2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria meramente formale e non hanno contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e completi l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando tutti gli atti necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile, ai fini dell'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio della carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme già corrisposte.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento risulti accertato.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e conferendogli i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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