Cassazione Penale, Ordinanza n. 27975/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la decisione di primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto due censure: 1) erronea applicazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sostanza fosse destinata ad uso personale; 2) erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproponevano questioni già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale e, quindi, non erano deducibili in sede di legittimità nei termini formulati.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata; la censura difensiva mirava a escluderne l'applicazione sostenendo l'uso personale della sostanza.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la disposizione invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, che non è stata riconosciuta nei giudizi di merito.
Cassa delle ammende
È la somma irrogata al ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza effettiva specificità, questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La deduzione dell'uso personale della sostanza o della sussistenza della lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; ove il ricorso si risolva in una mera reiterazione delle difese di merito, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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