Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30656/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi in relazione al periodo d'imposta 2006, dopo il controllo del prospetto di operatività della società ai sensi dell'art. 30 l. n. 724/1994 sulla disciplina delle società di comodo. L'Ufficio riteneva errata la compilazione del quadro RS della dichiarazione, contestando che, nel calcolo dei ricavi effettivi rilevanti per il test di operatività, fossero stati inclusi i proventi derivanti dalla vendita di titoli effettuata nei tre anni precedenti, mentre secondo l'Amministrazione avrebbero dovuto essere considerate solo le plusvalenze/proventi finanziari e non l'intero corrispettivo di cessione. I contribuenti sostenevano invece che i titoli erano iscritti nell'attivo circolante e non nelle immobilizzazioni finanziarie, sicché i relativi corrispettivi di vendita dovevano essere computati tra i ricavi effettivi; deducevano inoltre un affidamento tutelabile, poiché in un controllo relativo al periodo d'imposta precedente l'Ufficio non aveva contestato tale qualificazione. La CTP aveva accolto i ricorsi e annullato gli avvisi; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha articolato due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 per avere la CTR equiparato ai ricavi i corrispettivi di vendita dei titoli anziché i soli proventi/plusvalenze; e violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2424 c.c., sostenendo che la società aveva impropriamente contabilizzato i titoli come se fossero beni merce, con alterazione del test di operatività, e che comunque il ricorso ai titoli non era coerente con l'attività caratteristica di locazione immobiliare svolta dalla società.

La decisione

La Corte non esamina il merito delle questioni fiscali prospettate dall'Agenzia perché rileva che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza: non vi è un adeguato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, mancano precisi riferimenti alle affermazioni in diritto della CTR, non è chiarito con univocità se e come l'importo derivante dalla cessione dei titoli sia stato computato nel test di operatività, e le censure risultano anche contraddittorie. La Corte richiama il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge in cassazione richiede l'indicazione specifica della norma asseritamente violata, del contenuto precettivo e del contrasto con la decisione impugnata; non è consentito alla Corte ricercare autonomamente la norma o i punti decisivi della sentenza. Per tali ragioni il ricorso dell'Agenzia delle entrate viene dichiarato inammissibile e l'Amministrazione è condannata alle spese in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La norma sulla disciplina delle società di comodo è richiamata come parametro del test di operatività; la Corte non affronta nel merito la corretta inclusione dei proventi da vendita di titoli, ma rileva che le censure dell'Ufficio non sono formulate con sufficiente specificità rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dall'Agenzia nel sostenere che la disapplicazione della disciplina delle società di comodo non può avvenire in modo irrituale dopo l'emissione dell'accertamento; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    È invocato dai contribuenti in relazione al principio di affidamento, poiché in un precedente controllo non sarebbe stata contestata la qualificazione dei medesimi importi; la sentenza di legittimità non sviluppa il tema.

  • art. 2424 c.c.

    È richiamato per la classificazione di bilancio dei titoli, ma la Corte osserva che il ricorso non spiega in modo chiaro e univoco il nesso tra tale classificazione e il parametro normativo del test di operatività.

  • art. 2425 c.c.

    È menzionato nel richiamo alla prassi amministrativa sulla collocazione contabile delle voci di conto economico relative alla cessione dei titoli.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che la relativa censura deve confrontarsi specificamente con le rationes della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'onere di specificità dei motivi e l'esigenza che il ricorso consenta la chiara comprensione dell'oggetto dell'impugnazione senza ricorrere ad altre fonti, pena inammissibilità.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte osserva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo perché l'Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario indicare specificamente la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata con cui si assume il contrasto; non basta una critica generica o astratta della decisione.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a ricercare d'ufficio la ratio decidendi nella sentenza o a ricostruire autonomamente la censura attraverso fonti esterne al ricorso.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non chiarisce in modo univoco i fatti rilevanti, il criterio applicato dall'Ufficio o dal giudice di merito e la concreta incidenza della violazione dedotta sul decisum.
  • La prassi amministrativa e le circolari non possono imporre al contribuente condizioni o limitazioni non previste dalla legge; tuttavia la loro rilevanza resta comunque subordinata a una censura ritualmente e specificamente proposta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.