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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo, con tre motivi, che: la CTR avesse accolto l'appello sulla base di una questione nuova; ai fini della soglia di 8.000 euro prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 dovessero essere considerati complessivamente anche i crediti non tributari; e la CTR non potesse pronunciarsi sull'illegittimità dell'ipoteca relativamente a crediti non tributari, rispetto ai quali era stato dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, per verificare il superamento della soglia di 8.000 euro, devono essere considerati tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli di natura non tributaria. Tuttavia, la Corte ha deciso la causa nel merito e ha rigettato il ricorso di Equitalia, poiché l'iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla comunicazione al contribuente e dalla concessione di un termine di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni. Tale contraddittorio endoprocedimentale è necessario a pena di nullità dell'ipoteca. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Per il raggiungimento della soglia minima di 8.000 Euro occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo.

    La soglia economica rilevante per l'iscrizione ipotecaria deve essere calcolata considerando complessivamente tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se alcuni non hanno natura tributaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49 e 50

    Il ruolo costituisce "titolo esecutivo" e consente al concessionario di procedere ad esecuzione forzata o di promuovere azioni cautelari e conservative.

    Le disposizioni individuano il ruolo come titolo esecutivo e disciplinano gli atti preliminari della riscossione. L'intimazione prevista dall'art. 50 non è necessariamente richiesta prima dell'iscrizione ipotecaria, che non costituisce espropriazione forzata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e-bis

    L'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

    L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 è direttamente impugnabile davanti al giudice tributario per la parte relativa ai crediti tributari.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2

    La previa intimazione di pagamento non è richiesta, in quanto tale, prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata. Resta però necessario il contraddittorio preventivo previsto dalla giurisprudenza.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 19667 del 18 settembre 2014

    L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.

    L'omessa comunicazione preventiva e la mancata concessione del termine per partecipare al procedimento violano il contraddittorio endoprocedimentale e rendono nulla l'iscrizione ipotecaria.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 41, 47 e 48

    Le garanzie di buona amministrazione, tutela effettiva e difesa concorrono a fondare il diritto del contribuente a essere informato e ascoltato prima dell'adozione dell'iscrizione ipotecaria.

  • Costituzione, art. 111

    Il principio di ragionevole durata e di economia processuale consente alla Corte di decidere direttamente la controversia nel merito quando gli elementi necessari sono già disponibili.

Massime di principio

  • Per valutare il superamento della soglia prevista per l'iscrizione ipotecaria, si sommano tutti i crediti iscritti a ruolo, indipendentemente dalla loro natura tributaria o non tributaria.
  • L'iscrizione ipotecaria non è un atto di espropriazione forzata e quindi non richiede necessariamente la previa intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
  • Prima di iscrivere l'ipoteca, l'agente della riscossione deve però comunicare preventivamente l'intenzione di procedere e concedere al contribuente almeno trenta giorni per pagare o formulare osservazioni; in mancanza, l'iscrizione è nulla.
  • L'iscrizione ipotecaria è impugnabile davanti al giudice tributario per la parte relativa ai crediti tributari. Per crediti non tributari opera, di regola, la diversa giurisdizione prevista dall'ordinamento.
  • La mancata contestazione di una statuizione sulla giurisdizione può renderla non più discutibile nei successivi gradi di giudizio.
  • La nullità dell'iscrizione deve essere dichiarata giudizialmente: fino a tale declaratoria, l'ipoteca conserva la propria efficacia reale.

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