Sentenza n. 7404/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del verbale del 28.02.2025, Diniego Istanza di riesame del giudizio di inidoneità al reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), notificato in data 28/02/2025 dal Capo Ufficio Ten. Col. f. RN -OMISSIS-, per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l’istante è stato giudicato “inidoneo”, avendo riportato il coefficiente 3 con diagnosi di “neurofibromatosi e sottoposto a diversi interventi chirurgici con conseguenti cicatrici presenti sul tronco”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche); b) del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’esercito di Foligno; c) del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il 15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito); d) del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco; e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti; Quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione, a) del nuovo provvedimento di inidoneità/esclusione, notificato al ricorrente in data 13 ottobre 2025 e adottato dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici successivamente all’esito di positiva attività di verificazione disposta dal Tar, con il quale è stata formalizzata la nuova esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento didi 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Esercito SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi (Doc. 1 Verbale opposto), per il concorso pubblico indetto con bando pubblicato sul portale InPA in data 30/10/2024 e successive modifiche, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata (VFI) per il 2025 – 1° blocco, con il quale l’istante è stato giudicato “inidoneo”, avendo riportato il coefficiente 2 alla caratteristica somato- funzionale AV-CU sulla scorta della Verificazione sul ricorso TAR dell’11 luglio 2025 con diagnosi di “Insufficienza aortica di grado lieve”, con consequenziale esclusione dal concorso ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso (Doc. 2 Bando di concorso e successive modifiche); - del modulo di notifica del 30/01/2025 (Doc. 3 modulo di notifica) reso dalla Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali del centro di selezione e reclutamento Nazionale dell’esercito di Foligno; - del decreto di approvazione della graduatoria di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco, reso dal Vice Direttore Generale il15/04/25, e della graduatoria finale di merito 1° blocco ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 (Doc. 4 decreto graduatoria di merito); del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 6.500 Volontari in Ferma Prefissata nell’Esercito indetto con Decreto Dirigenziale n. M.D. AB 05933 REG2024 0516985 del 25 ottobre 2024 (pubblicato InPA 30/10/2024) (VFI) per il 2025 – 1° blocco; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ancorché allo stato sconosciuti; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui dichiarano la non idoneità al servizio militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità e conseguente esclusione dal concorso VFI 2025 – 1° blocco, dapprima per neurofibromatosi e successivamente per insufficienza aortica lieve
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato nell’ambito del concorso per il reclutamento di 6.500 volontari in ferma prefissata nell’Esercito per il 2025 – 1° blocco, nonché gli atti consequenziali, tra cui il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale. L’inidoneità originaria era stata motivata dalla diagnosi di neurofibromatosi, associata alla presenza di cicatrici sul tronco, con attribuzione del coefficiente 3 alla caratteristica somato-funzionale AV-CU. A seguito della verificazione disposta dal TAR, l’organo verificatore aveva invece ritenuto il candidato idoneo, rilevando l’assenza di segni obiettivabili e di disturbi funzionali o fisiognomici rilevanti. Dopo l’ammissione con riserva al completamento dell’iter concorsuale, l’amministrazione ha adottato un nuovo giudizio di inidoneità, notificato il 13 ottobre 2025, fondato sulla diagnosi di insufficienza aortica lieve e sull’attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica AV-CU. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato anche tale nuovo provvedimento, deducendone l’illegittimità. Il TAR ha disposto una seconda verificazione, all’esito della quale la Commissione Medica Interforze ha ritenuto possibile attribuire alla patologia cardiaca la classificazione prevista e ha espresso il giudizio di non idoneità permanente al servizio militare e al reclutamento VFI.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’esito della seconda verificazione, la cui correttezza metodologica non era stata contestata, confermasse sufficientemente il giudizio di inidoneità per insufficienza aortica espresso dall’amministrazione in sede concorsuale. La nuova valutazione tecnica ha quindi fornito adeguato supporto al provvedimento impugnato, rendendo infondate le censure del ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione dell’andamento della controversia. Le spese delle due verificazioni, liquidate in 500 euro ciascuna, sono state poste a carico del ricorrente e del Ministero della Difesa in parti uguali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando l’istruttoria è completa.
art. 27 c.p.a.
ammissione con riserva al completamento dell’iter concorsuale
È stato richiamato quale base dell’ammissione interinale con riserva disposta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudizio di inidoneità psicofisica concorsuale è sottoposto a verificazione e l’organo verificatore, con metodologia non contestata, conferma la sussistenza della patologia rilevante e la conseguente non idoneità, tale esito può fornire sufficiente supporto tecnico al provvedimento amministrativo impugnato.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo giudizio di inidoneità, fondato su una diversa patologia emersa nel corso dell’iter concorsuale, deve essere valutata autonomamente rispetto al giudizio originario; la conferma tecnica della nuova causa di esclusione consente il rigetto dei motivi aggiunti.
- In assenza di contestazioni sulla correttezza metodologica della verificazione e a fronte delle conclusioni tecniche dell’organo verificatore, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente comprovata la legittimità del giudizio di inidoneità psicofisica concorsuale.
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