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Ordinanza

Ordinanza n. 145/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 17 marzo 2026, notificato in data 31 marzo 2026, codice pratica-OMISSIS-, con cui il Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Teramo ha disposto la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro rilasciato al ricorrente in data 23 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In sede di discussione dell'istanza cautelare, la difesa del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare fumus boni iuris o periculum in mora, e ha compensato le spese della fase cautelare. Il giudizio di merito sull'impugnazione della revoca non risulta definito dall'ordinanza.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro precedentemente rilasciato

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Teramo che aveva revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro rilasciato il 23 maggio 2024. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la decisione si limita a definire la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa alla domanda cautelare, formulata in udienza dalla parte che l'ha proposta, deve essere recepita dal giudice mediante presa d'atto, senza esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La rinuncia alla sola istanza cautelare non definisce il giudizio di merito avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
  • In caso di rinuncia alla domanda cautelare, le spese della fase cautelare possono essere compensate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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