Cassazione Penale, Sentenza n. 8422/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Furcolo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'opposizione ex art. 3, comma 6, d.lgs. 159/2011 contro l'avviso orale del Questore, con cui gli erano state imposte prescrizioni aggiuntive (divieto di detenere/uso di apparati radiotrasmittenti, software di cifratura e accesso a internet tramite telefoni cellulari). Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011 e la carenza di motivazione del provvedimento, rilevando altresì l'incompatibilità delle prescrizioni con la sua attività professionale di montatore cinematografico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il Tribunale aveva fornito una motivazione meramente apodittica, limitandosi al richiamo dei precedenti penali del ricorrente senza spiegare il nesso specifico tra quei precedenti e l'imposizione delle prescrizioni aggiuntive. Poiché l'avviso orale del Questore non conteneva alcuna motivazione specifica che giustificasse i divieti (in particolare il divieto di uso di apparati radiotrasmittenti e l'accesso a internet), la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha annullato e revocato l'avviso orale del Questore dell'08/07/2020 limitatamente alle prescrizioni aggiuntive di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, ritenendo che solo l'autorità amministrativa (il Questore) possa individuare e motivare tali misure e che il giudice dell'opposizione non possa supplire alla mancanza di motivazione dell'atto amministrativo.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 3
L'art. 3, comma 4, prevede l'applicazione di prescrizioni aggiuntive (divieti) nell'avviso orale e richiede che tali prescrizioni siano commisurate alla pericolosità sociale del soggetto; il comma 6 disciplina l'opposizione al provvedimento davanti al tribunale. La Corte ha ritenuto che il provvedimento amministrativo debba contenere una motivazione, anche sintetica, che indichi i fatti e le condizioni del prevenuto che giustificano la scelta delle specifiche prescrizioni; il giudice dell'opposizione non può integrare ex novo la motivazione mancata dell'atto amministrativo.
legge 28 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
L'art. 4, comma 4, prevede la sanzione per l'inosservanza dei divieti imposti con misure di prevenzione (come il divieto di possedere o usare telefoni cellulari). La giurisprudenza citata nella sentenza sottolinea che il divieto, per essere efficace e punibile, deve essere motivato specificamente nell'atto che lo impone.
Massime di principio
- Le prescrizioni aggiuntive imposte con avviso orale devono contenere una motivazione specifica, anche se sintetica, che colleghi le ragioni del divieto alla pericolosità sociale e alle condizioni personali del destinatario.
- Il semplice richiamo ai precedenti penali non è di per sé sufficiente a giustificare qualsiasi divieto: occorre spiegare perché, in concreto, i precedenti rendono necessaria proprio quella limitazione (es. divieto di uso di apparecchiature o accesso a internet).
- Il giudice dell'opposizione ex art. 3, comma 6, d.lgs. 159/2011 valuta la sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo ma non può supplire, col proprio apprezzamento, alla mancanza totale di motivazione dell'autorità amministrativa; se manca la motivazione essenziale l'atto è annullabile.
- Se un divieto incide su attività professionali legittime, ciò richiede un maggior rigore motivazionale per giustificare l'interferenza con la libertà del destinatario.
- In caso di mancanza di motivazione dell'avviso orale sulle prescrizioni aggiuntive, la via corretta può essere l'annullamento dell'atto amministrativo (anche senza rinvio), poiché solo l'autorità che ha emanato il provvedimento può integrare le ragioni poste a fondamento delle misure.
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