Cassazione Penale, Sentenza n. 00846/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari, denunciando vizi di motivazione e falsa applicazione della legge penale. In particolare contestava la valutazione della gravità indiziaria nei capi per usura aggravata ed estorsione aggravata, sostenendo che molte conversazioni sarebbero andate perdute (messaggi autodistruttivi), che la sua condotta sarebbe da leggere come subita sotto la pressione di Vincenzo Zullo e non come adesione al disegno criminoso, che alcune circostanze (es. incontro al cimitero) sono riferite solo da Zullo e quindi incerte, e che non sussisterebbe l attualità della pericolosità (anche alla luce di precedenti non attuali e di comportamento collaborativo). Contesta inoltre l'applicazione delle aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione mafiosa, deducendo che la sua attività di intermediazione richieste dalla parte offesa escluderebbe la valenza mafiosa e che mancherebbe qualsiasi dolo di favoreggiare l'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e in realtà volti a ottenere un rinnovato esame del merito sulla gravità indiziaria, materia non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha richiamato il perimetro del controllo di legittimità (giurisprudenza di Sezioni Unite) e ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e congrua circa la sussistenza dei gravi indizi e l'attualità delle esigenze cautelari, nonché circa la proporzione della misura. Sui profili aggravanti la Corte ha condiviso la qualificazione del metodo mafioso come aggravante di natura oggettiva che può desumersi anche da modalità non apertamente minacciose, e l'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa come fondata sulla consapevolezza del concorrente delle finalità mafiose altrui (dolo cognitivo). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro in favore della Cassa per le ammende; dispone comunicazione della sentenza al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che regola l'appello al Tribunale per il riesame; la Corte osserva che il Tribunale ha svolto adeguata attività di controllo ex art. 310 e ha motivato il rigetto dell'appello.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiesta dei gravi indizi di colpevolezza come presupposto della misura cautelare; la Corte ricorda che la verifica in Cassazione riguarda la congruenza della motivazione e l'assenza di manifesta illogicità, non una rivalutazione del merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; richiamata per la valutazione della persistenza delle esigenze di prevenzione speciale giudicate dal Tribunale.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando sussistono particolari esigenze; la Corte conferma che tale presunzione non è stata vinta da elementi sopravvenuti o dalla mera dilazione temporale invocata dal ricorrente.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravanti connesse al metodo mafioso e all'agevolazione mafiosa. La Corte accetta che il metodo mafioso abbia natura oggettiva e possa emergere anche senza espressioni apertamente violente; l'aggravante di agevolazione richiede consapevolezza delle finalità mafiose (dolo) e può riferirsi al concorrente che, pur non essendo associato, opera in modo funzionale all'associazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sull'obbligo di comunicazione della sentenza al detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte dispone tale comunicazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera il merito della valutazione dei gravi indizi salvo che non emerga violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono generalmente inammissibili.
- Per vincere la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista da art. 275, comma 3, occorre fornire elementi nuovi e concreti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari o la sproporzione della misura, non una mera rivalutazione soggettiva dei fatti.
- Il metodo mafioso è un'aggravante di natura oggettiva: può essere riconosciuto anche in assenza di espressioni apertamente minacciose se la condotta è idonea a richiamare l'autorità intimidatrice dell'organizzazione.
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa richiede la consapevolezza (dolo cognitivo) delle finalità mafiose altrui; non è necessario che il concorrente sia membro dell'organizzazione, ma occorre dimostrare che la sua condotta fosse stabilmente funzionale agli scopi dell'associazione.
- La perdita o l'irreperibilità di messaggi autodistruttivi indebolisce la prova difensiva: è importante per la difesa conservare e argomentare in modo concreto la rilevanza di elementi manutentivi o sopravvenuti a favore dell'imputato.
- Comportamenti che mantengono contatti con soggetti detenuti per reati associativi o che consentono l'uso di dispositivi illeciti dal carcere sono elementi rilevanti per il giudizio di pericolosità e per l'ostatività all'adozione di misure meno afflittive.
- In impugnazioni cautelari è strategico concentrare le censure su profili di diritto e su eventuali vizi logico-formali della motivazione, invece di richiedere un riesame integrale degli elementi probatori.
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