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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21680/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di L'Aquila aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato ritenuto responsabile, in concorso, dei delitti di tentata estorsione pluriaggravata e lesioni aggravate, con applicazione della pena ritenuta di giustizia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova dichiarativa, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe minimizzato le contraddizioni della persona offesa e valorizzato in modo illogico le immagini di videosorveglianza e il referto ospedaliero; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, con conseguente illegittimo aumento di pena per la ritenuta continuazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che i giudici di merito avevano logicamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, i riscontri tratti dalle immagini di videosorveglianza e la documentazione sanitaria. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per radicale aspecificità, essendo generico già il corrispondente motivo d'appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esposizione sommaria dei motivi di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato per il vizio di travisamento della prova, deducibile in cassazione solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    previsto come base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel tema della valutazione della prova dichiarativa e dei riscontri, secondo i principi giurisprudenziali citati.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della decisione di appello; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono sorreggere la condanna quando trovino adeguati riscontri esterni, compresi elementi documentali o immagini di videosorveglianza logicamente valutati dai giudici di merito.
  • Il certificato o referto medico frutto di accertamento diretto può costituire valido riscontro delle dichiarazioni della persona offesa in tema di lesioni personali.
  • Questioni non devolute in appello con specificità non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
  • Motivi di appello e di ricorso generici restano inammissibili anche se il giudice di merito non li abbia espressamente dichiarati tali; il difetto originario di specificità si riflette sul giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

Testo integrale

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