Circolare n. 59 del 31/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indirizzi interpretativi su varie questioni fiscali rilevanti per le ONLUS, emerse nel Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS. I chiarimenti riguardano: l’autonoma iscrizione all’anagrafe delle articolazioni territoriali delle organizzazioni nazionali, le condizioni di compatibilità con la qualifica ONLUS della detenzione di partecipazioni societarie, la partecipazione di società commerciali ed enti pubblici, la devoluzione del patrimonio in caso di perdita della qualifica, la disciplina dei compensi a dipendenti e amministratori, le raccolte fondi e gli obblighi di rendicontazione, nonché la destinazione di aiuti umanitari all’estero. La circolare richiama criteri sostanziali, obblighi documentali e limiti operativi, invitando le Direzioni regionali a uniformarsi agli indirizzi indicati.
Chiarimenti interpretativi sulle ONLUS: autonomia delle strutture locali, partecipazioni societarie, partecipazione di enti pubblici e società, devoluzione del patrimonio, compensi e raccolte fondi
ONLUS: indirizzi interpretativi su autonomia, patrimonio, partecipazioni e raccolta fondi
La circolare fornisce chiarimenti su diverse questioni fiscali ricorrenti relative alle ONLUS, emerse nel Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS. Gli interventi riguardano sia profili soggettivi e organizzativi, sia aspetti patrimoniali, retributivi e di finanziamento, con l’obiettivo di uniformare l’attività degli uffici territoriali.
Ambito e finalità dei chiarimenti
I chiarimenti si collocano nell’ambito del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e richiamano anche precedenti risoluzioni e circolari. La circolare mira a definire criteri interpretativi utili per verificare la corretta qualificazione ONLUS e il rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina di settore.
Strutture federative e autonomia delle articolazioni periferiche
Per le articolazioni periferiche di organizzazioni che operano sul territorio nazionale, l’iscrizione autonoma all’anagrafe delle ONLUS è possibile solo quando sussista autonoma soggettività tributaria. Tale valutazione richiede di accertare se la struttura locale sia un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici oppure una semplice articolazione decentrata dell’ente nazionale.
La verifica deve concentrarsi sulla volontà statutaria interna e sugli elementi che dimostrano autonomia reale sotto il profilo:
- amministrativo,
- gestionale,
- patrimoniale,
- contabile.
Sono indicativi di autonomia, in particolare:
- il potere di autorganizzarsi secondo una propria disciplina;
- la presenza di un patrimonio proprio e separato;
- la redazione di un bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale.
La struttura locale deve inoltre disporre di soci propri e di un organo assembleare capace di decidere la gestione, modificare lo statuto, nominare gli organi direttivi e, se necessario, deliberare lo scioglimento. È compatibile con l’autonomia anche un potere di indirizzo e controllo dell’ente nazionale, purché non si traduca in interventi che violino il principio di autodeterminazione della struttura periferica. Non è invece compatibile la previsione che consenta all’ente nazionale di dichiarare decaduti gli organi locali o di sciogliere l’ente locale in caso di dissenso.
La circolare richiama le Direzioni regionali a uniformarsi a tali criteri e a segnalare eventuali difformità interpretative tra uffici territoriali.
Partecipazioni societarie e compatibilità con la qualifica ONLUS
La detenzione da parte di una ONLUS di partecipazioni, anche di maggioranza o totalitarie, in società di capitali è ammessa solo se si realizza una gestione statico-conservativa del patrimonio. La qualifica ONLUS risulta invece incompatibile con un ruolo di coordinamento e direzione della società partecipata, qualora la ONLUS eserciti un’influenza dominante sulle scelte operative e gestionali della partecipata.
La circolare ribadisce quindi che non è compatibile con la natura di ONLUS un potere gestionale tanto rilevante da far considerare l’attività della società sostanzialmente riferibile alla stessa ONLUS.
Partecipazione di enti pubblici e società commerciali nelle ONLUS
Con riferimento alla partecipazione di società commerciali ed enti pubblici, la circolare conferma l’orientamento già espresso in precedenza: la qualifica di ONLUS non deve essere negata quando tali soggetti partecipano all’organizzazione, purché non esercitino un’influenza dominante sulle determinazioni dell’ente.
In sostanza, la mera partecipazione di soggetti esclusi dalla qualifica ONLUS non è di per sé ostativa; diventa rilevante, invece, il controllo sostanziale sulle decisioni dell’organizzazione, soprattutto quando esso sia desumibile dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Perdita della qualifica ONLUS e devoluzione del patrimonio
La circolare affronta il caso in cui un ente perda la qualifica di ONLUS ma non intenda sciogliersi, continuando ad operare come soggetto non più in possesso di tale qualifica. In linea con il principio già affermato in precedenza, la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente.
Tuttavia, se l’ente prosegue la propria attività, la devoluzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 460/1997 riguarda soltanto l’incremento patrimoniale maturato nei periodi d’imposta in cui l’ente ha fruito della qualifica ONLUS. Rimane salvo il patrimonio preesistente, cioè quello acquisito prima dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.
Per ottenere il parere sulla devoluzione, l’ente deve allegare la documentazione patrimoniale alla data di acquisizione della qualifica e a quella di cessazione della stessa, redatta secondo l’art. 20-bis, comma 1, lett. a), del DPR n. 600/1973. La circolare ribadisce inoltre che, per ciascun esercizio, le ONLUS devono predisporre entro quattro mesi dalla chiusura un documento idoneo a rappresentare situazione patrimoniale, economica e finanziaria, pena la decadenza dei benefici fiscali.
Compensi a dipendenti e distribuzione indiretta di utili
L’art. 10, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 460/1997 considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche.
La circolare richiama la natura antielusiva sostanziale della disposizione e precisa che può essere richiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, mediante istanza alla Direzione regionale competente, quando l’operazione non sia realmente elusiva ma risponda a interessi coerenti e non altrimenti perseguibili dalle ONLUS.
Raccolte pubbliche di fondi: condizioni di esenzione e rendicontazione
Le somme raccolte in occasione di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali e, per effetto del rinvio dell’art. 26 del D.Lgs. n. 460/1997, anche delle ONLUS. L’agevolazione opera solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma:
- iniziativa occasionale;
- svolgimento in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- cessione di beni di modico valore.
A tutela della fede pubblica, gli enti devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un rendiconto separato, conservato secondo le regole dell’art. 22 del DPR n. 600/1973, dal quale risultino in modo chiaro e trasparente entrate e spese di ciascuna iniziativa. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa.
La circolare insiste sulla necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra fondi raccolti e costi sostenuti: le spese amministrative e di raccolta devono restare entro limiti ragionevoli e la maggior parte dei fondi deve essere effettivamente destinata ai progetti o alle attività per i quali la raccolta è stata promossa. Non è quindi coerente con la finalità agevolativa l’impiego delle somme per l’autofinanziamento dell’ente a scapito delle finalità solidaristiche.
Per agevolare l’attività di controllo, la relazione illustrativa deve indicare l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione dei singoli versamenti e le somme effettivamente destinate ai progetti, con adeguato dettaglio delle attività finanziate.
Destinazione di fondi all’estero per aiuti umanitari
Quando i fondi raccolti o acquisiti nell’attività tipica sono destinati all’estero, la destinazione è consentita solo per finalità di aiuto umanitario, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 460/1997. In tal caso, nella relazione illustrativa o nelle scritture contabili devono essere annotati i dati identificativi di un’istituzione accreditata che operi anche indirettamente nel Paese estero destinatario delle somme e che abbia ricevuto preventivamente comunicazione del piano e delle modalità di erogazione dell’aiuto.
Indicazioni finali e ruolo delle Direzioni regionali
La circolare conclude invitando le Direzioni regionali ad assicurare l’esatto adempimento delle istruzioni fornite. È richiesto un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, con coordinamento tra uffici competenti nei casi in cui una medesima organizzazione presenti strutture localizzate in più ambiti regionali.
Punti principali
Autonomia delle strutture federative e iscrizione autonoma all’anagrafe ONLUS
Le sezioni locali di un’organizzazione nazionale possono iscriversi autonomamente all’anagrafe delle ONLUS solo se posseggono autonoma soggettività tributaria. La verifica deve accertare l’effettiva autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, valutando l’intensità dei vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica rispetto all’ente nazionale. Sono indici di autonomia, a titolo esemplificativo, il potere di autorganizzazione, l’esistenza di un patrimonio proprio e separato e la redazione di un bilancio distinto. Se invece vi è un’organizzazione unitaria con unico statuto, unica contabilità, unico codice fiscale e partita IVA e unico patrimonio, l’iscrizione compete solo all’associazione nazionale.
Partecipazioni di maggioranza o totalitarie in società di capitali
La detenzione di partecipazioni in società di capitali è ammessa per le ONLUS solo se ha natura statico-conservativa del patrimonio. Non è compatibile con la qualifica ONLUS l’esercizio di funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, tale da integrare un’influenza dominante e rendere sostanzialmente riferibile alla ONLUS l’attività della società stessa.
Partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle ONLUS
La qualifica di ONLUS non deve essere esclusa per il solo fatto che l’organizzazione sia partecipata da enti pubblici o società commerciali, purché questi soggetti non esercitino un’influenza dominante sulle determinazioni dell’ente. Resta fermo che l’influenza dominante, ove risultante dall’atto costitutivo o dallo statuto, impedisce il riconoscimento dei presupposti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.
Perdita della qualifica ONLUS e devoluzione del patrimonio
La perdita della qualifica di ONLUS è trattata, ai fini della destinazione del patrimonio, come uno scioglimento dell’ente. Tuttavia, se l’ente perde la qualifica ma intende proseguire l’attività come soggetto non ONLUS, la devoluzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 460/1997 riguarda solo l’incremento patrimoniale maturato nei periodi d’imposta in cui è stata fruita la qualifica ONLUS, restando salvo il patrimonio acquisito prima dell’iscrizione. Ai fini del parere sulla devoluzione va prodotta la documentazione patrimoniale alla data di acquisizione e a quella di perdita della qualifica, oltre al rispetto dell’obbligo di rappresentazione annuale della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Retribuzioni, compensi e distribuzione indiretta di utili
L’art. 10, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 460/1997 considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto ai contratti collettivi per le medesime qualifiche. Si tratta di una norma antielusiva sostanziale, la cui disapplicazione può essere richiesta con istanza alla Direzione regionale competente ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, quando l’operazione non sia elusiva ma coerente con interessi effettivi e non altrimenti perseguibili.
Raccolte pubbliche di fondi: condizioni, rendicontazione e proporzione costi/ricavi
Le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente non concorrono al reddito degli enti non commerciali e, per rinvio normativo, anche delle ONLUS, purché avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e prevedano la cessione di beni di modico valore. Gli enti devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un rendiconto separato, con relazione illustrativa, che evidenzi in modo chiaro e trasparente entrate e spese di ciascuna iniziativa. La circolare sottolinea che i costi amministrativi e di raccolta devono restare ragionevoli e che la maggior parte dei fondi raccolti deve essere destinata ai progetti e alle attività per cui la raccolta è stata attivata.
Aiuti umanitari per collettività estere
Se i fondi raccolti o acquisiti nell’attività tipica vengono destinati all’estero, ciò è consentito limitatamente agli aiuti umanitari. In tal caso la relazione illustrativa o le scritture contabili devono riportare i dati identificativi di un’istituzione accreditata che operi anche indirettamente nel Paese destinatario e alla quale siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto.
Indicazioni operative per le Direzioni regionali
Le Direzioni regionali sono invitate ad uniformarsi ai criteri indicati e a coordinarsi tra loro quando si tratti di soggetti appartenenti alla medesima organizzazione, segnalando alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e alla Direzione Centrale Accertamento i casi di contrasto interpretativo sull’iscrizione autonoma delle sezioni locali.
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