Cassazione Penale, Sentenza n. 37472/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di cumulo e ordine di carcerazione per l'ergastolo derivanti dall'applicazione dell'art. 73, comma 2, cod. pen.; dedotte violazioni procedurali (ordinanza "vergata a mano") e, soprattutto, censura circa l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 2 (mancanza dei presupposti), nonché la mancata considerazione, ai fini della determinazione della pena eseguibile, delle detrazioni per liberazione anticipata, indulto, presofferto e delle sopravvenute cause di estinzione della pena (art. 184 cod. pen.)
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata del 4/2/2023 con rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Catania. Motivazione: il giudice del rinvio non ha ottemperato alle prescrizioni della precedente sentenza di annullamento perché, pur dovendo valutare la "pena che deve essere concretamente espiata", ha considerato solo l'indulto e ha escluso dalla valutazione il presofferto, la liberazione anticipata e le sopravvenute cause di estinzione, senza confrontarsi con i rilievi difensivi. Va dunque riesaminata la quantità di pena concretamente eseguibile verificando l'effettiva sussistenza delle circostanze che possono incidere sulla sua misura
Norme richiamate
art. 73, comma 2, cod. pen.
Norma speciale che, quando per più delitti la pena inflitta per ciascuno è non inferiore a 24 anni, impone in sede cognitiva l'applicazione dell'ergastolo anziché la sommatoria. In sede esecutiva realizza una sostituzione delle pene temporanee con l'ergastolo, ma l'applicazione richiede la verifica che le pene effettivamente eseguibili per ciascun titolo restino pari o superiori a 24 anni dopo le eventuali detrazioni
art. 78, cod. pen.
Criterio moderatore generale per il cumulo delle pene; tuttavia è norma di carattere generale che può risultare derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 73, comma 2, quando ne ricorrano i presupposti
art. 80, cod. pen.
Rinvio che consente l'applicazione dell'art. 73 anche in sede esecutiva quando si tratta di cumulo di più pene temporanee inflitte separatamente
art. 184, cod. pen.
Prevede cause di estinzione sopravvenute della pena; tali cause devono essere valutate dal giudice dell'esecuzione se rilevanti per determinare la pena concretamente eseguibile
art. 125, c.p.p., comma 3
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alla forma dell'atto (lamentele sulla "vergatura a mano"); il profilo formale è stato dedotto ma non decisivo nel motivo in cui la Corte ha accolto il ricorso
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per dedurre violazioni nella fase di riesame; la Corte ha comunque disposto l'annullamento per mancato rispetto della precedente pronuncia di annullamento
art. 7, decreto-legge n. 341 del 2000 (richiamato)
Norma richiamata nel quadro storico delle determinazioni di pena (rilevanza di questioni legate al rito abbreviato e alla vigenza di normative annesse), ma la Corte si è concentrata sulla corretta valutazione delle detrazioni e della pena concretamente eseguibile
Massime di principio
- In sede esecutiva, per decidere se applicare l'art. 73, comma 2, cod. pen. (sostituzione con ergastolo), il giudice deve valutare la pena che il condannato deve concretamente espiare, non limitandosi alla pena "inflitta" in astratto
- Le detrazioni rilevanti (indulto, liberazione anticipata, presofferto) e le sopravvenute cause di estinzione (art. 184) devono essere esaminate e motivate dal giudice dell'esecuzione poiché possono incidere sul superamento della soglia di 24 anni
- L'art. 73, comma 2, è norma speciale rispetto all'art. 78: dove sono soddisfatti i presupposti di 73(2) essa prevale, ma la verifica dei presupposti è concreta e va effettuata sulla residua eseguibilità delle singole pene
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a confrontarsi esplicitamente con i rilievi difensivi sul cumulo e sulle eventuali irregolarità del calcolo della pena; la mera affermazione astratta non è sufficiente
- In caso di precedente annullamento, il giudice del rinvio deve osservare le prescrizioni della sentenza di annullamento: il mancato rispetto giustifica nuovo annullamento e rinvio
- Questioni meramente formali (es. modalità grafica dell'atto) possono essere rilevanti ma non prevalgono quando la controversia riguarda il calcolo concreto della pena e la mancata valutazione di deduzioni difensive sostanziali
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