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Ordinanza

Ordinanza n. 842/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale e verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi per l'installazione di un'infrastruttura di comunicazioni elettroniche, unitamente al parere tecnico comunale negativo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di Celico, il verbale di conclusione negativa della conferenza di servizi e il parere negativo dell'Ufficio Tecnico Comunale relativi all'installazione di una stazione radio base in via Gaetano Donizetti. Nel corso del giudizio il Comune ha offerto alla società un terreno di proprietà comunale avente le stesse coordinate geografiche indicate dalla ricorrente. La società ha sostenuto che l'area alternativa non fosse tecnicamente idonea a garantire la copertura richiesta, richiamando una propria relazione tecnica e una relazione redatta da Vodafone S.p.a. Tali documenti, tuttavia, non hanno fornito una spiegazione tecnico-scientifica comprensibile delle ragioni per cui l'area proposta dal Comune non consentirebbe di coprire tutti i cosiddetti pixel, rinviando invece a un'elaborazione grafica di difficile lettura. La ricorrente ha chiesto la revoca della precedente ordinanza istruttoria del 21 aprile 2026, n. 701, rappresentando esigenze di celerità connesse al rischio di perdita del finanziamento PNRR e chiedendo, in sostanza, una definizione anticipata della controversia.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria. Ha ritenuto che le esigenze di celerità non possano prevalere sulla necessità di decidere sulla base di un quadro probatorio completo e comprensibile. Le esigenze istruttorie permangono perché l'inidoneità tecnica dell'area comunale alternativa non risulta adeguatamente dimostrata: sia la relazione della ricorrente sia quella di Vodafone si limitano ad affermare l'insufficienza della copertura senza spiegare in modo intellegibile il fenomeno o fornire strumenti adeguati per interpretare la documentazione. Il richiamo del Consiglio di Stato alla documentazione della società, effettuato nell'ambito dell'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, non ha sostituito tale verifica istruttoria. Il TAR ha inoltre osservato che l'eventuale perdita del finanziamento è un pregiudizio ristorabile per equivalente, mentre la mancata copertura del territorio comunale coinvolge un interesse pubblico. Non sussistono, infine, le condizioni materiali per anticipare la verificazione e definire il ricorso entro il termine previsto dal finanziamento PNRR. L'ordinanza istruttoria del 21 aprile 2026 è quindi rimasta ferma.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, le esigenze di celerità prospettate da una parte non giustificano la revoca o il superamento di un'attività istruttoria quando il quadro probatorio disponibile non consenta una ricostruzione completa, comprensibile e tecnicamente verificabile dei fatti rilevanti.
  • L'affermazione dell'inidoneità tecnica di un sito alternativo per l'installazione di un'infrastruttura di comunicazioni elettroniche deve essere supportata da elementi tecnico-scientifici intelligibili e verificabili; il mero rinvio a elaborazioni grafiche di difficile lettura o a conclusioni non spiegate non è sufficiente.
  • La valutazione compiuta in sede cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito non sostituisce l'istruttoria necessaria per la decisione definitiva e non esonera la parte dall'onere di rendere comprensibile la documentazione tecnica posta a fondamento delle proprie allegazioni.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse privato alla tempestiva definizione del giudizio, anche in funzione della conservazione di un finanziamento, e l'interesse pubblico alla realizzazione della copertura del territorio mediante l'infrastruttura, il giudice può ritenere prevalente l'esigenza di completare l'istruttoria, quando il pregiudizio privato sia ristorabile per equivalente.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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