Ordinanza n. 2929/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato dalla Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone cautelativamente la sospensione. Il giudice, allo stato degli atti e nel sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto non sufficientemente fondati gli elementi dedotti con le censure. In particolare, l’asseverazione prodotta ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022 è stata giudicata insufficiente e approssimativa, poiché riportava dati economici non riscontrati nelle verifiche svolte dalle amministrazioni competenti sui bilanci relativi alle annualità esaminate. Non risultava quindi adeguatamente attestato il possesso del requisito economico richiesto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, in questa fase, un sufficiente fumus boni iuris. La valutazione è stata fondata soprattutto sull’inidoneità dell’asseverazione e sulla mancata corrispondenza dei dati economici dichiarati con quelli emergenti dai bilanci verificati dall’amministrazione, circostanza che impediva di considerare provato il requisito economico. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l’insufficiente fondatezza delle censure dedotte.
art. 44 d.l. n. 73/2022
La documentazione asseverata richiesta dalla norma deve attestare adeguatamente il possesso del requisito economico; un’asseverazione approssimativa e non coerente con i dati di bilancio verificati dall’amministrazione non è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, al sommario esame degli atti, le censure non presentino sufficienti profili di fondatezza.
- L’asseverazione destinata ad attestare un requisito economico deve contenere dati attendibili e verificabili; quando i dati dichiarati non trovano riscontro nei bilanci sottoposti a controllo amministrativo, l’attestazione non è idonea a dimostrare il possesso del requisito.
- La compensazione delle spese può essere disposta per giustificati motivi anche in caso di rigetto della domanda cautelare.
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