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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 103/2024 EMESSA E PUBBLICATA IL 19.03.2024 DAL TRIBUNALE DI UDINE, NOTIFICATA ALL'AMMINISTRAZIONE IN DATA 22.03.2024 NON IMPUGNATA PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202500589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine n. 103/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio per l'esecuzione della sentenza n. 103/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La regolazione delle spese è stata giustificata dal fatto che l'esecuzione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione ottempera integralmente al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più una controversia da definire nel merito.
  • L'ottemperanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali, se la sua condotta ha reso necessario instaurare il giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione in favore del ricorrente, insieme al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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